Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7127 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7127 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BORROERO MARIO N. IL 09/08/1968
avverso la sentenza n. 424/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
25/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 29/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa il 25/03/2013, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, in data 26/09/2011 appellata da Mario Byroero, imputato del reato di cui all’art. 2, commi 1 e 3,
d.lgs. 74/2000 [come contestato in atti] e condannato alla pena di mesi sei di
reclusione – riduceva la pena a mesi quattro di reclusione, convertiti in C

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’omesso avviso della
fissazione del giudizio di Appello, nei confronti del codifensore avv. Claudio
Bonelli.

3.La censura dedotta nel ricorso è inammissibile perché tardivamente
dedotta soltanto in sede di legittimità.

4.La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione del reato maturata il 19/04/2013, epoca successiva alla
sentenza impugnata emessa il 25/03/2013 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez.
U. n. 23428 del 02/06/2005].

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto

da Mario

Borroero con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013

4.560,00 di multa.

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