Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7126 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7126 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARI QUISPE VICTOR MARIO N. IL 28/06/1976
avverso la sentenza n. 1306/2011 GIUDICE DI PACE di BOLOGNA,
del 24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 29/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Giudice di Pace di Bologna, con sentenza emessa il 24/01/2013
dichiarava Ari Quispe Victor Mario colpevole dei reati di cui all’art. 726 cod. pen.
[come contestato in atti] e lo condannava alla pena di C 400,00 di ammenda.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in

3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate (vedi sentenza impugnata pagg. 2 e 3).

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Ari Quispe
Victor Mario con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013

relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.

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