Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7126 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7126 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARI QUISPE VICTOR MARIO N. IL 28/06/1976
avverso la sentenza n. 1306/2011 GIUDICE DI PACE di BOLOGNA,
del 24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 29/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Giudice di Pace di Bologna, con sentenza emessa il 24/01/2013
dichiarava Ari Quispe Victor Mario colpevole dei reati di cui all’art. 726 cod. pen.
[come contestato in atti] e lo condannava alla pena di C 400,00 di ammenda.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate (vedi sentenza impugnata pagg. 2 e 3).
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Ari Quispe
Victor Mario con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.