Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7124 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7124 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZHEN GUAN FENG N. IL 24/08/1973
avverso la sentenza n. 1906/2011 TRIBUNALE di NOLA, del
29/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 29/11/2013
– che il Tribunale di Noia in composizione monocratica con sentenza del 29/2/2012 ha
condannato ZHEN Guan Feng alla pena dell’ammenda per violazione dell’art. 5, lett. b) e d)
legge 283\1962 [acc. in S. Giuseppe Vesuviano il 4/3/2010];
— che il difensore dell’imputato ha proposto -appello- e gli atti sono stati trasmessi a questa
Corte Suprema ex art. 568, ultimo comma, c.p.p.;
— che il gravame é stato sottoscritto dal solo difensore, Avv.to Nunzio GIUDICE, il quale non
risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione;
— che non è prevista alcuna deroga neppure nel caso di appello convertito in ricorso, poiché
altrimenti verrebbero elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi
sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione (Sez. V n. 23697, 29 maggio
2003; Sez. III n. 2233, 10 ottobre 1998 ed altre prec. conf.)
— che il ricorso medesimo, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613, 1°
comma, c.p.p. e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186)
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Ritenuto: