Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7124 del 06/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7124 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CAMMINO MATILDE

Data Udienza: 06/11/2012

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BAGLIERI DANIELE N. IL 25/01/1964
avverso la sentenza n. 1391/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 22/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

vt,

Con sentenza in data 22 settembre 2011 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di
Taranto, confermava la sentenza emessa il 31 maggio 2007 dal Tribunale di Taranto, sezione
distaccata di Ginosa, con la quale Baglieri Daniele era stato dichiarato colpevole del reato di
insolvenza fraudolenta continuata, commesso in Castellaneta dal 30 luglio al 3 settembre 2004, ed
era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa subordinatamente all’avvenuto
risarcimento del danno, di mesi uno di reclusione nonché al risarcimento del danno e alla rifusione
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce: 1) la manifesta illogicità della motivazione in quanto all’epoca dei fatti
l’autocarro era nella disponibilità del padre dell’imputato, proprietario del mezzo e titolare della
licenza di trasporto per conto terzi, mentre il ricorrente era dipendente di altra impresa e non
risultava provata la sua presenza in Castellaneta ; 2) la violazione di legge per essere stata affermata
la responsabilità dell’imputato in mancanza di prova sull’identità, all’epoca del fatto, del guidatore
dell’autocarro che non poteva essere persona diversa dall’intestatario della licenza (Baglieri
Giovanni).
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Dalla motivazione della sentenza di primo grado si desume che Baglieri Giovanni, padre del
ricorrente, era deceduto il 25 aprile 2004 e che l’autoveicolo dopo la morte del Baglieri era sempre
stato nella disponibilità di Baglieri Daniele. L’indicazione nella motivazione della sentenza di
appello della data della morte di Baglieri Giovanni nel 30 aprile 2007 appare, pertanto, come un
mero errore materiale, considerato anche che il giudice di appello significativamente aggiunge “che,
a far tempo dall’estate di quell’anno, il mezzo medesimo fu nell’esclusiva disponibilità di Baglieri
Daniele, in conformità alle dichiarazioni rese alla p.g. dal fratello Salvatore, debitamente acquisite
in atti sull’accordo delle parti e sintomaticamente del tutto pretermesse dall’atto di appello
(presiedendosi, pertanto dalle esplicite ammissioni provenienti dallo stesso Daniele…)”
dimostrando di ritenere provato che l’imputato avesse la disponibilità del veicolo dall’estate
dell’anno 2004 (epoca in cui la condotta criminosa si era sviluppata)..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in curo 1.000,00.
P.Q.M.

delle spese in favore della parte civile.

3
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2012

il cons. est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA