Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7123 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7123 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Imperio Ciro, nato a Foggia il 4.12.56
imputato art. 40 d.lgs 504/95
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari dell’1.3.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Premesso che il ricorrente è stato condannato per violazione dell’art. 40 d.lgs 504/95 e
che la Corte d’appello ha confermato tale decisione negando, in particolare, le attenuanti
generiche invocate dall’imputato;
Rilevato che il presente ricorso si sostanzia nella mera espressione di dissenso verso
l’affermazione della Corte secondo cui il ricorrente non risultava meritevole delle attenuanti
citate perché gravato da più precedenti;
Considerato che, il ricorso, così come formulato è inammissibile perché si limita a
rappresentare i fatti in una diversa prospettiva (evidenziando, cioè, che i precedenti non sono specifici)
ma ignorando che non è compito di questa corte di legittimità valutare la possibilità di
“rileggere” i fatti in modo diverso (anche se ciò fosse astrattamente possibile) se non a rischio di
invadere il campo di azione del giudice di merito;
Data Udienza: 29/11/2013
Osservato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma
di 1000€.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013
Il Presidente
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.