Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7121 del 29/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7121 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAFIERO ELIO N. IL 17/01/1991
avverso la sentenza n. 3621/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO GORJAN
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv ..,.-Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 29/12/2015

Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Mario Fraticelli
che ha concluso il rigetto.

Considerato in fatto
La Corte d’Appello di Napoli con la decisione impugnata,resa il 13 – 27.11.2014,

ha confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torre Annunziata
a carico del Cafiero per il delitto di furto aggravato alla pena di anni uno di
reclusione ed C 100,00 di multa.
La Corte partenopea aveva rigettato l’appello interposto dall’imputato poiché
ritenuta corretta la quantificazione della pena,risultando adeguatamente valutati
i precedenti dell’imputato ostativi alla concessione delle attenuanti generiche ed
ulteriore moderazione della pena.
Ha interposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario dell’imputato,rilevando
i seguenti vizi di legittimità:
concorreva vizio in relazione alla applicazione dell’istituto della recidiva
poiché applicata dal Tribunale senza valutare la giovanissima età del reo ed il
suo stato di indigenza,statuizione poi acriticamente confermata dalla Corte
d’Appello;
concorreva vizio in relazione al diniego di concessione delle attenuanti
generiche, poiché valorizzati in modo apodittico elementi non rilevanti all’uopo
ed obliati dati fattuali di sicuro segno positivo, già indicati ai fini dell’esclusione
della recidiva;
la pena inflitta risultava immotivatamente gravosa e sproporzionata rispetto
alla modesta gravità del fatto reato.
All’odierna udienza pubblica nessuno compariva per il Cafiero,nnentre il P.G.
chiedeva il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1

Il ricorso de quo è inammissibile.
La Corte d’Appello partenopea ha invero puntualmente esaminate le ragioni di
gravame proposte dal Cafiero e riprodotte in questa sede.
Così,ha puntualmente messo in evidenza che,nel tassare la pena,i1 primo Giudice
non ha applicata la,pur,contestata recidiva,essendosi imitato a richiamare i
precedenti penali del reo al solo fine di escludere la possibilità di concessione

delle attenuanti, ex art 62 bis cod. pen.
Con il motivo di censura di ricorso il Cafiero omette ogni cenno a detta effettiva
motivazione elaborata dalla Corte, limitandosi ad astratte argomentazioni in
punto facoltatività dell’applicazione dell’istituto.
Pertanto il motivo di impugnazione rimane aspecifico.
Circa il diniego della concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha
puntualmente richiamato l’osservazione del Tribunale che il Cafiero non avesse
fornito alcun elemento per valutare positivamente un suo impegno futuro a
superare le sue dipendenze o difficoltà personali,anzi non solo ebbe a
commettere in breve lasso di tempo più reati contro il patrimonio, ma neppure individuato – ebbe la resipiscenza di riconsegnare il motociclo rubato al titolare.
Dunque la Corte ha puntualizzato adeguata e specifica motivazione a sostegno
del rigetto del gravame sul punto.
A fronte di un tanto in ricorso ci si limita a dissentire da tale valutazione e si
richiamano elementi già valutati dai primi Giudici e ritenuti,motivatamente,
minus valenti, senza svolger la minima puntuale critica al ragionamento esposto
in sentenza.
Anche nella specie la ragione di impugnazione s’appalesa aspecifica.
Infine del tutto apodittica è la critica relativa alla tassazione della pena,come
osservato dalla Corte prossima al minimo edittale,e fondata su mera diversa
opinione rispetto alla motivata scelta del Giudice di merito,che ha evidenziato
intensità del dolo nella commissione del delitto, oltre ai precedenti specifici del
reo.

2

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso,ex art 616 cod. proc. pen.,consegue
la condanna del Cafiero alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Erario
ed al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa per le
Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 a favore della Cassa per le
Ammende.

Così deciso in Roma il 29 dicembre 2015
Il Presidente

P. Q. M.

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