Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7120 del 19/12/2017

Penale Sent. Sez. 7 Num. 7120 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
S.S.
D.D.

avverso la sentenza del 13/05/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso ane parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;

Data Udienza: 19/12/2017

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado, che
ha assolto E.E., A.A. e D.D. sono stati condannati alla pena di giustizia per i reati loro
rispettivamente ascritti di furto aggravato ai danni di B.B. e di
favoreggiamento;

S.S., deducendo vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione di
legge in relazione agli artt. 624 e 625 c.p., in ordine alla sua identificazione
quale autore del delitto ed alla qualificazione giuridica del fatto allo stesso
ascritto come furto (primo motivo), violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione alle contestate aggravanti di cui agli artt. 61 n. 5 e 7 c.p. (secondo
motivo), assenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle
attenuanti generiche (terzo motivo);
– che ha parimenti proposto ricorso per cassazione il prevenuto D.D.,
deducendo difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 192
c.p.p., evidenziando la mancanza del presupposto del reato ascrittogli, ovvero la
precedente commissione di un fatto costituente reato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il primo motivo del S.S. va dichiarato inammissibile, attesa la natura di
mero fatto delle censure svolte da costui, in quanto finalizzate a sollecitare una
diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, non
confrontandosi, peraltro, seriamente con le precise argomentazioni della
sentenza impugnata, che ha evidenziato:
a) in ordine alla sua identificazione quale autore del reato, che l’iniziale
individuazione fotografica del ricorrente era stata rinnovata e verificata nel corso
del dibattimento;
b), in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, che gli artifizi del ricorrente
non sono sfociati in un atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla persona
offesa, essendosi impossessato repentinamente del denaro dalla stessa prelevato
(tanto è vero che è fuggito non appena la persona offesa era scesa dalla
autovettura);

2

– che avverso detta sentenza ha, in primis, proposto ricorso per cassazione il

che il secondo motivo è inammissibile, essendo stata oggetto di censura la
valutazione della prova effettuata dai giudici di merito con una motivazione non
manifestamente illogica;
che il terzo motivo è inammissibile, avendo la Corte territoriale congruamente
motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche avuto riguardo ai
precedenti specifici del prevenuto;
che la sentenza impugnata deve essere comunque annullata senza rinvio

estinto per intervenuta prescrizione successivamente alla pronuncia della
sentenza d’appello;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso del S.S. comporta le conseguenze di
cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui all’art. 378 c.p.
ascritto a D.D. è estinto per prescrizione;
dichiara inammissibile il ricorso di S.S. che condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di 2000 euro in favore della cassa delle ammende;
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017
Il consigliere estensore

Il presidente

limitatamente alla posizione del D.D., per essere il reato di favoreggiamento

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