Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 712 del 25/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 712 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHAOUECH AHMED KARIM N. IL 06/09/1983
avverso la sentenza n. 2998/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del
29/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 25/11/2015
125 Chaquech
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato in epigrafe ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28
maggio 2014 recante applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al
reato di cui all’art. 73.5 del d.P.R. n. 309 del 1990; ma ha successivamente rinunziato
ritualmente all’impugnazione.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a
favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 25 novembre 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRE(SID NTE
(Rocco Marco LAIOTTA)
(Luis nchi)
C./
k
Il ricorso è quindi divenuto inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc.