Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 712 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 712 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASCHERONI MARCO N. IL 29/11/1974
avverso la sentenza n. 2329/2015 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
01/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

In fatto e in diritto

Mascheroni Marco Primo Metello ricorre avverso la sentenza del giudice
0-1101-( .2.94S
per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del (?”,0, con la quale,
sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi
confronti la pena concordata per il reato il cui all’art. 642 cod. pen. ascritto,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc.
pen.; deduce la violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen. e ne

Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, la sentenza impugnata dà atto della insussistenza di
cause di proscioglimento o di non punibilità rilevanti ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen., facendo espresso riferimento alla denuncia della Axa Assicurazioni ed
alla documentazione allegata; né d’altra parte il giudice di merito, nel caso di
applicazione della pena concordata, verificata la correttezza della qualificazione
giuridica e la congruità della pena richiesta, nonché l’insussistenza, all’evidenza,
di cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., è tenuto a verificare
la ricorrenza delle condizioni applicative della causa di non punibilità di cui all’art.
131 bis cod. pen. per il cui riconoscimento è richiesto un apprezzamento del
merito ( Sez. 3, 22647/2016; Sez. 7, 37353/2016, Sez. 7 n. 36719/2016).
Deve aggiungersi che in tema di esclusione della punibilità per la
particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod.
pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il
disposto di cui all’art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo
era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello. (Sez. 6,
Sentenza n. 20270/2016 , Rv. 266678 ).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

chiede l’applicazione.

Roma, 24/10/2016

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