Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7119 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7119 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANGELLA PASQUALINA N. IL 01/03/1950
avverso la sentenza n. 973/2010 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 21/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 29/11/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza emessa il 21/01/2011, ex
art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Pasqualina Langella imputata dei reati di cui agli artt. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001; 349 cod. pen.
(come contestato in atti) – la pena di mesi otto di reclusione ed € 600,00 di
multa; pena sospesa.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputatoal
trattamento sanzionatorio;valle prescrizioni dei reati.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché non pertinenti alle
ragioni poste a base della decisione impugnata. Il Tribunale – tenuto conto,
peraltro, della peculiare natura processuale della sentenza di applicazione pena,
ex art. 444 cpp – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della
decisione; ivi comprese: la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp
per l’assoluzione nel merito dell’imputato e la congruità della pena, come
applicata in atti.

4. Il termine massimo di prescrizione, in relazione a fatti commessi sino al
20/07/2009, non è tuttora ancora maturato.

5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Pasqualina
Langella con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in € 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013

Il Componente estensore

i Il Presidente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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