Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7118 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7118 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
De Bonis Wanda, nata a Salerno il 30.12.87
imputata art. 5 L. 283/62
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 25.6.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

La ricorrente è stata giudicata responsabile della violazione dell’art. 5 L. 283/62 perché,
in qualità di titolare della bar-pizzeria- paninoteca, ha detenuto alimenti freschi e
preconliezionatijal cattivo stato di conservazione.
L’imputata, ricorre contro la condanna osservando che il giudice ha frainteso la sua tesi
difensiva visto che ella non ha mai affermato, come sostenuto dal Tribunale, che gli alimenti
mal tenuti vi erano stati posti da altri. La ricorrente, quindi, ripercorre i fatti ricordando, però,
che fu ella stessa ad ammettere che il locale adiacente era locato a lei tanto da averlo aperto
con le proprie chiavi. Il punto è – qui si dice – che i prodotti non erano integri perché vi era
stato un guasto nel frigo.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Come è agevole constatare, il ricorso si risolve semplicemente nella prospettazione dei
medesimi fatti sotto una diversa angolazione. A prescindere dal rilievo che la tesi difensiva qui

Data Udienza: 29/11/2013

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 29 novembre 2013

Il Presidente

svolta (guasto del frigo) è anche indimostrata si dovrebbe anche obiettare che essa non è,
comunque, idonea a fronteggiare l’intera contestazione concernente anche il fatto che ulteriori
alimenti (acque minerali e bibite) erano esposti agli agenti atmosferici, al sudiciume ed alla
contaminazione di animali.
Ma, anche queste sono obiezioni in fatto che non competono a questa S.C. dinanzi a alla
quale le uniche critiche sulla motivazione che è possibile muovere devono riguardare la chiave
logica e non certo la possibilità di esaminare i fatti in modo tale da trarne conclusioni diverse ancorché teoricamente possibili. Se questa S.C. accedesse a tale istanza finirebbe per invadere
l’ambito di competenza del giudice di merito (come, appunto, esemplificando, si è fatto pocanzi). Vi è da
dire, invece, che la sentenza impugnata offre adeguate risposte e valido sostegno alla
pronuncia di condanna riepilogando i fatti e le emergenze processuali e commentandole in
modo logico e coerente.

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