Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7117 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7117 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LONGOBARDI MARIA LUIGIA N. IL 03/05/1950
avverso l’ordinanza n. 274/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 29/11/2013

Ritenuto:

— che la Corte del merito ha fornito puntuale risposta all’istanza, evidenziando come, dall’esame
delle due decisioni ritenute contrastanti, emergesse pacificamente che esse riguardano fatti diversi e
che quella passata in giudicato concerneva una prosecuzione dei lavori non compresa nell’altra
pronuncia. La Corte medesima, avuto riguardo alla sequenza temporale dei fatti oggetto di
contestazione, ha puntualmente escluso la fondatezza dell’istanza, chiarendo nel dettaglio in base a
quali specifici elementi essa non poteva essere accolta;
— che l’interessata, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti
del provvedimento impugnato, pur congruamente e logicamente motivato, limitandosi a meri
richiami a dati fattuali, senza tuttavia considerare quanto argomentato dalla Corte di appello;
–che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. II n. 19951, 19
maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la mancanza di specificità dei motivi
desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a sostegno della
ordinanza impugnata e quelle sulle quali si fonda l’impugnazione;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della
ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento,
nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata,
di euro 1.000,00.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 29/11/2013

che la Corte d’Appello di Napoli con ordinanza del 19/12/2012 ha rigettato l’istanza avanzata da
LONGOBARDI Maria Luigia finalizzata alla revoca dell’ingiunzione a demolire notificatale in
data 31/3/2006 e fondata sulla presunta sussistenza di una duplicità di sentenze in contrasto tra loro
che imporrebbero l’applicazione del solo giudicato più favorevole, con il quale veniva dichiara
l’estinzione dei reati pre prescrizione;

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