Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7116 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7116 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VARRIALE GENNARO N. IL 19/09/1961
avverso la sentenza n. 12352/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 29/11/2013

Con sentenza in data 26/10/2012 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del
1/9/2011 emessa ex art.442 cod. proc. pen. dal Tribunale di Napoli con cui il Sig. Gennaro
VARRIALE è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa in
relazione al reato previsto dagli artt.110 cod. pen., 6, comma 1, della legge n. 201 del 2008
(trasporto non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi), commesso il 31/8/2011.

Osserva la Corte che i giudici di appello non sono incorsi in alcuna violazione e che il ricorso è
palesemente infondato. L’istituto dell’integrazione probatoria in sede di appello ex art.603 cod.
proc. pen. ha natura eccezionale e spetta alla parte che lo soficiti fornire al giudicante tutti gli
elementi a sostegno dell’istanza di rinnovazione del dibattimento, anche al solo fine di
acquisire documentazione ritenuta rilevante. Ora, non vi è dubbio che l’esistenza di una
precedente decisione che si assume irrevocabile è circostanza che spettava all’appellante
documentare, così che non può dolersi del fatto che la Corte di appello abbia ritenuto non
sussistere le condizioni per applicare la richiesta continuazione. Del resto, neppure in questa
sede il ricorrente ha addotto alcun elemento che consenta alla Corte di verificare l’esistenza in
fatto dei presupposti invocati e di affrontare il tema che le viene sottoposto. Si è in presenza di
motivo di ricorso non specifico e palesemente generico nei termini fissati dagli artt.581, lett.c),
e 591, lett.c), cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/11/2013.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) errata applicazione di
legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione dell’istituto della
continuazione con i fatti oggetto di precedente sentenza di condanna; b) vizio di motivazione ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento alla medesima circostanza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA