Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7115 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7115 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BORRIELLO ISABELLA N. IL 18/06/1982
avverso la sentenza n. 4187/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 29/11/2013

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta vizio di motivazione ai
sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riguardo all’art.133 cod. pen. e al trattamento
sanzionatorio.

Osserva la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte di appello ha
puntualmente ricostruito i fatti, ne ha valutata la rilevanza penale anche in relazione alla
intensità del dolo e alla reiterazione delle condotte, così individuando gli elementi che
conducono a confermare il giudizio del primo giudice in ordine alla pena da infliggere. Palese,
dunque, l’infondatezza del ricorso.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 29/11/2013.

Con sentenza in data 23/11/2012 la Corte di Appello di Napoli ha confermato il giudizio di
responsabilità formulato con la sentenza del 14/6/2011 emessa ex art.442 cod. proc. pen. dal
Tribunale di Torre Annunziata con cui la Sig.ra Isabella BORRIELLO è stata condannata,
previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle
aggravanti, in relazione al reato continuato previsto dagli artt.81 cod. pen., 44, lett.c), 64-72,
83-95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, art.734 cod.
pen. e 349 cod. pen. (accertato il 15/9/2008), e, confermata la pena di un anno e quattro mesi
di reclusione, ha riformato la prima decisione esclusivamente in punto sospensione
condizionale della pena, che la Corte di appello ha concesso.

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