Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7114 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7114 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARNICELLI SALVATORE N. IL 07/11/1959
avverso la sentenza n. 11905/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 29/11/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 12/11/2012, in
riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, in data 16/01/2009 – appellata da
Salvatore Carnicelli, imputato dei reati di cui agli artt. 291 bis, 292, 296 d.P.R.
43/1973; 67, 70 d.P.R. 633/1972 [come contestati in atti] e condannato alla
pena di anni due di reclusione ed C 108.455,96 di multa – rideterminava la pena
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di
motivazione, ex art. 606, lett. e) cod. proc. perì., in relazione alla sussistenza
della responsabilità penale dell’imputato.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche perchè non
pertinenti alle ragioni poste a base della decisione impugnata (vedi sentenza 2°
grado pag. 2).
Il ricorrente – pur avendo circoscritto l’Appello al trattamento sanzionatorio
– espone, in sede di ricorso, in modo del tutto generico / doglianze sulla
responsabilità penale dello stesso e sulle attenuanti generiche, già concesse nel
giudizio di 1° grado (vedi sentenza 2° grado pag. 2).
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Salvatore
Carnicelli con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013
Il Componente estensore
Il Presidente
in anni uno, mesi quattro di reclusione ed C 70.000,00 di multa.