Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7113 del 29/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7113 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARITO FELICE N. IL 17/02/1948
avverso la sentenza n. 11168/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 29/11/2013
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 20/11/2012, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Noia, in data 27/10/2010 appellata da Felice Canto, imputato dei reati di cui agli artt. 44, comma 1 lett.
b); 83, 95; 64, 71, 65, 72 d.P.R. 380/2001 e 349 cod. pen. [come contestati in
atti] – dichiarava non doversi procedere in ordine alle contravvenzioni perché
estinte per prescrizione; rideterminava la pena relativa al residuo reato, ex art.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con
quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito (vedi sentenza
2° grado pag. 3). Dette doglianze, peraltro, costituiscono eccezioni in punto di
fatto poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione
impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà,
al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una
diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del
ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in
violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza
consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del
29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n.
1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
4. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione del reato in riferimento al fatto commesso il
29/09/2005; prescrizione maturata – tenuto conto del periodo di sospensione del
decorso della prescrizione per la durata di mesi sette e gg. 20, come determinata
in atti – il 19/11/2013, epoca successiva alla decisione impugnata emessa il
20/11/2012 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. n. 23428 del 02/06/2005].
4.1. Il termine massimo di prescrizione per i restanti fatti, commessi il
/9/01/2006 ed il 23/01/2006, non è ancora maturato
5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Felice Canto
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
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349 cod. pen. ad anni uno, mesi due di reclusione ed C 240,00 di multa.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 29 Novembre 2013
Il Presidente
Il Componente estensore