Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7112 del 29/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7112 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAIANO CONSIGLIA N. IL 05/01/1954
avverso la sentenza n. 2040/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 29/11/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 29/11/2013

Ritenuto:
che la Corte di appello di Napoli con sentenza del 5/6/2012 ha confermato la sentenza 28/4/2010
del Tribunale di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di RAIANO Consiglia
in ordine ai reati di cui agli artt. 44, lett. b), 93, 94, 95 d.P.R. 380\01, 633, 639bis, 349 1 e 2
comma cod. pen. (in Napoli sino al 28/7/2008);
— che l’interessata, nel proposto ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o
punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata [la ricorrente
lamenta, con assoluta indeterminatezza, la manifesta illogicità e la insufficienza dell’apparato
logico e argomentativo della decisione];
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente
alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a
disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa. In particolare, la
responsabilità dell’imputata è stata accertata non soltanto per la presenza sul posto, comprovante
un concreto interesse all’esecuzione delle opere, ma anche per la violazione di sigilli e la
continuazione degli interventi abusivi dopo un primo sequestro, circostanze alle quali vengono
opposte, come si è detto, generiche censure. Lamenta inoltre la ricorrente il mancato
riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen., che la Corte del merito ha però
legittimamente escluso in difetto di qualsivoglia elemento dimostrativo, la cui assenza non viene
peraltro contestata in ricorso, ove apoditticamente si invoca l’applicazione di detta scriminante,
limitandosi a sostenere che la prova potrebbe essere raggiunta mediante rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale e l’assunzione di non meglio definite testimonianze;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, poiché generico e manifestamente
infondato e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186)
—segue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

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