Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7112 del 17/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7112 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONOMETTI ALESSANDRO N. IL 22/08/1967
avverso la sentenza n. 2941/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
02/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO GORJAN
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per —

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/12/2015

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giuseppe Corasaniti
che ha concluso per il rigetto.

Udito il difensore dell’imputato avv. Angelo Villini del foro di Mantova che ha
concluso per l’annullamento con rinvio.

La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza impugnata, resa il 2 – 8.10.2014,
ha parzialmente riformato – ritenuta la continuazione fra i reati – la sentenza
resa dal Tribunale scaligero,che aveva ritenuto il Bonometti colpevole dei delitti
di falso in atto pubblico, abuso d’ufficio e calunnia commessi in Villafranca e
Verona tra l’agosto ed il settembre 2008.
Era accaduto che il Bonometti,quale vigile urbano del Comune di Villafranca
avesse dapprima,unitamente alla collega Barbara Amicabile, redatto processo
verbale di applicazione di sanzione e fermo amministrativo del motoveicolo,
nell’occasione condotto da Loris Tebaldi senza indossare il casco,e quindi,deciso
di non procedere all’affido del mezzo a terzo custode per avvantaggiare il
trasgressore,alterando il verbale mediante aggiunta e cancellazione dei richiami
alla collega Amicabile,con lui non d’accordo.
Inoltre il Bonometti,con esposto rimesso alla Procura di Verona, accusava
falsamente l’Amicabile ed il Comandante la Polizia municipale di Villafranca della
commissione di reati di calunnia ed,implicitamente, di falso ed abuso d’ufficio.
All’esito del giudizio nanti il Collegio di Verona il Bonometti era condannato alla
pena di anni sei e mesi otto di reclusione / non ritenendo concorrere continuazione
tra i delitti di falso ed abuso con la calunnia.
La Corte lagunare ebbe a confermare la dichiarazione di penale responsabilità in
ordine ai delitti contestati, ma ritenne la continuazione anche in relazione al
delitto di calunnia,riducendo la pena detentiva di condanna ad anni tre e mesi
dieci di reclusione.

Ritenuto in fatto

Osservava la Corte territoriale come tra le discordanti versioni rese sull”accaduto
dall’imputato e dalla collega Amicabile,appariva credibile quella resa da
quest’ultima e che concorreva il delitto di calunnia, avendo il Bonometti
affermato nel suo esposto che fu l’Amicabile e,non già, lui a cancellare la firma
della collega ed il numero di matricola sul verbale corretto.
Avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione

concorreva vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà e
manifesta illogicità e violazione di legge in relazione alla sua ritenuta
responsabilità in ordine al delitto di falso materiale, poiché il ragionamento
seguito dal Collegio lagunare si fondava,esclusivamente sulle dichiarazioni della
parte civile e suffragata con riscontri privi di effettivo rilievo;
concorreva vizio motivazionale e di legge anche in relazione al delitto di falso
ideologico, poiché non v’era stata la positiva valutazione dell’attendibiità della
parte civile,le cui dichiarazioni sono rimaste sfornite dei riscontri necessari anzi
sussistevano elementi testimoniali contrari;
concorreva violazione di legge in relazione al delitto di abuso, ex art 323 cod.
pen., poiché non esisteva il necessario requisito del vantaggio patrimoniale
arrecato al privato in quanto la sanzione risulta applicata,semplicemente il mezzo
non è stato affidato alla custodia di terzi;
concorreva vizio della motivazione in ordine alla ritenuta valenza
calunniatoria del suo scritto al P.M. di Verona, che in effettal era una mera
memoria difensiva per contestare le accuse mosse nei suoi riguardi e,non già, un
esposto contro l’Amicabile ed il Comandante;
concorreva vizio motivazionale in relazione alla negata concessione delle
attenuanti ex art 62 bis cod. pen. poiché sopravalutati elementi all’uopo
ininfluenti e trascurati invece elementi ordinariamente utilizzarti per il
riconoscimento;

il difensore fiduciario dell’imputato rilevando i seguenti vizi di legittimità:

concorreva vizio di omessa motivazione in relazione al riconoscimento
dell’attenuante speciale ex art 323 bis cod. pen. pur richiesta in atto d’appello;
concorreva vizio per mancata assunzione di prova decisiva ossia la
testimonianza del figlio del trasgressore sia per smentire le dichiarazioni
accusatorie dell’Amicabile sia per offrire una ricostruzione degli accadimenti.
Al’odierna udienza pubblica compariva il difensore dell’imputato che chiedeva

rigetto.

Ritenuto in diritto
Il ricorso de quo s’appalesa infondato e va rigettato.
In effetti i primi due mezzi di impugnazione svolgono, in buona sostanza, il
medesimo ragionamento critico e cioè che la penale responsabilità sia stata
ritenuta sulla scorta delle sole dichiarazioni della parte civile senza che in alcun
modo siano state riscontrate, anzi siano rimaste smentite dal narrato del teste
Loris Tebaldi – il trasgressore -.
In effetti l’impugnante ripropone la propria tesi,disattesa dai Giudici di merito,
più che evidenziare effettive aporie nel ragionamento svolto in sentenza.
Difatti il Bonometti si imita ad enfatizzare valutazione alternativa della condotta
successiva al fatto, tenuta dalla parte civile Amicabile, e valorizzata invece dai
Giudici di merito,quale conferma della genuinità delle sue dichiarazioni
antitetiche rispetto alla ricostruzione del’episodio operata dal Bonometti.
Inoltre

significativamente

l’impugnante

evita

di

confrontarsi

con

l’argomentazione, pur ritenuta rilevante ai fini di conferma della credibilità
privilegiata dell’Amicabile, rappresentata dalla sostanziale fantasiosità della sua
ricostruzione dell’accaduto,specie con inerenza alla ” scomparsa ” del motociclo
senza che alcuno delle persone presenti lo spostasse, dal luogo dove i Vigili
ebbero agevole modo di visionario da vicino, tanto da individuare il numero del
telaio riprodotto sul verbale.

l’annullamento con rinvio per nuovo esame, mentre il P.G. concludeva per il

Pure con relazione alla credibilità intrinseca del teste parte civile l’impugnante si
imita ad astratta contestazione denunziando inesaustiva valutazione da parte dei
Giudici di merito,mentre in effetto la Corte ha adeguatamente vagliato un tanto
che era l’oggetto specifico del gravame e punto fondamentale in causa.
Anche il denunziato vizio in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto ex art
323 cod. pen. non concorre,poiché puntualmente la Corte lagunare dà atto che

soggetto terzo e come la falsificazione del verbale abbia avuto l’esclusivo scopo
di favorire il trasgressore, lasciandogli in concreto la libero godimento del mezzo
invece che privarlo dello stesso.
Concorreva dunque,come rettamente sottolinea la Corte territoriale,in concreto
la mancata attuazione del fermo,pur disposto, ed il vantaggio di poter godere di
bene, altrimenti indisponibile se affidato a terzi.
Anche il vizio motivazionale afferente il delitto di calunnia non appare concorrere
poiché al riguardo la Corte veneta ha,puntualmente,dato atto del contenuto dello
scritto rimesso dal Bonometti alla Procura di Verona portante vera incolpazione
della Amicabile circa il falso per soppressone della sua firma.
La censura di legittimità mossa si fonda su apodittica affermazione di inesistenza
di una denunzia nel suo scritto ed enfatizzazione della sua natura di mero atto
difensivo, che però rimane confutata dallo stesso riconoscimento in ricorso che si
chiedeva al P.M. di valutare la concorrenza di reati in capo ai suoi accusatori.
Con riguardo alla censura portata alla statuizione di conferma della non
applicazione delle attenuanti generiche, l’impugnante si limita sollecitare una
diversa valutazione degli elementi utili a detto fine, così palesando come la Corte
lagunare ha motivato la sua statuizione sul punto con argomenti non inficiati da
un qualche errore.
Dunque,come lo stesso Bonometti ricorda,è insegnamento costante di legittimità
che è facoltà discrezionale del Giudice di merito concedere le attenuanti

in verbale il mezzo,non già,risulta affidato in custodia al trasgressore,bensì ad un

generiche, sicché solo l’assenza o la motivazione fondata su elementi errati può
consentire sindacato di legittimità.
Circa l’attenuante speciale, di cui s’era invocata l’applicazione,non concorre
omessa pronunzia,poiché i rilievi di gravità dei fatto reato,valutati rilevanti dalla
Corte territoriale con riguardo alla mancata concessione dell’attenuanti
generiche, escludono ex se la possibilità di effettuare valutazione, non già, di

norma in art 323 bis cod. pen.
Infine, con riguardo al vizio fondato sulla mancata assunzione di prova decisiva
in effetto la Corte ha,puntualmente, rilevata la non decisività della prova
rappresentata dall’assunzione a teste di Damiano Tibaldi – figlio del trasgressore
e titolare del mezzo da sottoporre al fermo -.
Difatti la Corte mette in evidenza che non tanto assume rilievo che ad intervenire
sul posto fu Damiano Tibaldi – la teste Amicabile ricorda solo l’intervento di
persona nota al Bonometti – od altra persona,bensì che intervenne persona
conosciuta all’imputato,poiché per tale ragione egli procedette alla modifica
illecita del verbale.
Pertanto le ragioni proposte in ricorso per cassazione a sostegno della censura
non confutano – se il figlio non intervenne sul posto – ex se le dichiarazioni
dell’Amicabile e – se intervenne -, essendo soggetto interessato al mancato
fermo del proprio mezzo, hanno la medesima valenza delle dichiarazioni rese dal
padre già ritenute – correttamente – poco significative dai Giudici di merito.
Al rigetto segue, ex 616 cod. pro. pen.,la condanna del Bonometti al pagamento
delle spese processuali.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2015.

mera tenuità dell’abuso, bensì di particolare tenuità,siccome richiesto dalla

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