Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 711 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 711 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA IGNAZIO N. IL 10/02/1964
avverso la sentenza n. 2817/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 04/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/11/2015

123 Messina
Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza del 9 dicembre 2014
recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990 è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

personalità negativa, la presenza di numerose condanne per reati analoghi, la detenzione di
eroina e cocaina. Si conclude che, sebbene facoltativa, la recidiva è nel caso concreto
sicuramente rilevante.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 25 novembre 2015

giuridici: si considera la gravità del fatto e la dedizione professionale al crimine. Si rimarca la

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