Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 711 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 711 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANDOLINO LUCA N. IL 23/12/1979
avverso la sentenza n. 1187/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
04/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

In fatto e in diritto

Andolino Luca ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino
del 4/11/2015 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino del 14/10/2009, lo aveva
condannato per il delitto di estorsione, dichiarando estinto per prescrizione il
delitto di circonvenzione di incapace, chiedendone l’annullamento ai sensi
dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; deduce l’erronea, la mancanza e

responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di estorsione , tenuto conto delle
argomentazioni spese con l’atto di appello, con riferimento alle dichiarazioni della
p.o. .
Il ricorso è inammissibile. Nel ricorso viene prospettata una valutazione
delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella
sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si
ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito
preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da
vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non
emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece,
l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è
pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla
responsabilità dell’imputato in ordine ai fatti ascrittigli; in tal senso la Corte
territoriale dà, adeguatamente, atto del vaglio di credibilità al quale è stata
sottoposta la deposizione della persona offesa, il cui narrato veniva confermato,
sia pure indirettamente, dalle dichiarazioni della madre.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di
legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289
del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente
in C 2.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione di penale

Roma, 24/10/2016

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