Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 711 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 711 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

Data Udienza: 01/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BAROVERO ANGELA N. IL 04/04/1972
avverso il decreto n. 35/2009 TRIBUNALE di TORINO, del
26/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/syAe le conclusioni del PG Dott. e u
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RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato l’istanza
presentata nell’interesse di ANGELA BAROVERO, tendente ad ottenere la
revocazione della misura di prevenzione della confisca di un immobile sito in agro di
Montalenghe, strada Circonvallazione 15.

2.

Avverso tale provvedimento, la BAROVERO ha proposto ricorso per

deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p.:
I – violazione di legge, inosservanza od erronea applicazione dell’art. 7 I. n.
1423 del 1956 (quanto alla confisca intesa come misura di prevenzione) ed all’art.
630, comma 1, lett. C), c.p.p. (quanto al fondamento della richiesta di
revisione/revocazione della disposta confisca), e conseguente mancanza e
manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (lamenta che
non corrisponderebbe al vero quanto osservato dal Tribunale circa il fatto che le
prove <> poste a fondamento dell’istanza avrebbero potuto essere
dedotte anche in precedenza; che non si sarebbe tenuto adeguatamente conto delle
prove documentali prodotte; che non sarebbe stato adeguatamente valorizzato il
versamento di denaro operato dal VIGLIOCCO; che erroneamente il Tribunale
avrebbe sottovalutato la sopravvenuta documentazione della disponibilità di 60.000
euro; che la complessiva situazione economica della BAROVERO, valutata tenendo
conto sia degli elementi già raccolti in precedenza, sia di quelli nuovi, era tale da
evidenziare l’inesistenza del presupposto della sproporzione tra i redditi leciti
documentati ed il presso corrisposto per la costruzione dell’immobile edificato sul
terreno sito in Montalenghe, oggetto dell’impugnato provvedimento).
Ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.

In data 8 aprile 2013 sono state depositate le conclusioni scritte del P.G.,
riportate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in toto inammissibile.

cassazione, con l’ausilio di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale,

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di
legittimità, e comunque manifestamente infondati, perché le doglianze della
ricorrente, nel loro complesso, pur evocando plurime violazioni di legge, si
concretizzano in censure alla motivazione dell’impugnato provvedimento, che non
possono costituire oggetto di ricorso in questa sede.

1.1. Questa Corte Suprema ha, infatti, in più occasioni chiarito che, nel

violazione di legge, in forza della generale disposizione dell’art. 4, comma 1, L. 27
dicembre 1956 n. 1423, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui
alla L. n. 575 del 1965 (in forza del richiamo di cui all’art. 3-ter, comma 2, della
citata L. n. 575 del 1965): ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il
vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti
tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in
violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice, dell’obbligo,
sancito dal comma nono del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato (Cass.
pen., sez. V, sentenza n. 19598 dell’8 aprile 2010, CED Cass. n. 247514; sez. VI,
sentenza n. 35044 dell’8 marzo 2007, CED Cass. n. 237277; più in generale, per
l’affermazione che, nei casi in cui il ricorso per cassazione sia ammesso
esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la
mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione
della norma costituzionale che impone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti
giurisdizionali, cfr. Sez. un., sentenza n. 25080 del 28 maggio 2003, CED Cass. n.
224611).

1.2. Tale assetto è già passato indenne al vaglio della Corte costituzionale: il
Giudice delle Leggi, premesso che l’art. 4, comma 1, L. 27 dicembre 1956, n. 1423,
limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte
d’appello che abbia applicato la misura di sicurezza della sorveglianza speciale,
esclude – secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità – la sua
ricorribilità in cassazione per vizio di manifesta illogicità della motivazione, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ha osservato che tale presupposto
interpretativo non si traduce tuttavia nella violazione dei parametri costituzionali di
cui agli artt. 3 e 24 Cost., < possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun
e

procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per

procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la
funzione, con la conseguenza che i vizi della motivazione possono essere
variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono, non
potendosi, al contrario, ritenere che il risultato perseguito dal rimettente costituisca
una soluzione costituzionalmente obbligata. Non è pertanto fondata la questione di
legittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, sollevata in

1.3. La non deducibilità in sede di legittimità di vizi di motivazione che non si
risolvano nella assoluta carenza di essa, o nella mera apparenza di motivazione,
riguarda anche il provvedimento emesso in tema di revocazione di una misura di
prevenzione già applicata.

1.4.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, come osserva il P.G. nella requisitoria

scritta in atti, «nell’odierno ricorso si contesta in realtà la motivazione del
provvedimento impugnato, contestando la circostanza che il tribunale abbia
sostanzialmente ritenuto non decisiva, ai fini della revisione, la “scoperta” dei nuovi
introiti pari a circa 60.000.000 di vecchia lire. Dunque le censure risultano
indirizzate non già verso una specifica e dedotta violazione di legge, ma verso una
contestazione della valutazione operata dal Tribunale, cui in questa sede viene
contrapposta una diversa valutazione. Già in forza di questo primo e generale
rilievo, il ricorso si palesa inammissibile, deducendo esso l’illegittimità del decreto in
ragione esclusivamente di un dissenso motivazionale».
Il rilievo del P.G. appare, alla luce del riepilogo delle doglianze della ricorrente,
certamente fondato.

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.» (Corte cost., sentenza n. 321 del 2004).

1.5. D’altro canto, il Tribunale (cfr. f. 2 ss. dell’impugnato provvedimento), dopo
avere espresso perplessità sul fatto che effettivamente la BAROVERO fosse
all’oscuro in precedenza delle circostanze oggi addotte come «prove nuove»,
aggiungendo espressamente che questa perplessità era processualmente
irrilevante, ben potendo attribuirsi rilievo, ai fini della revocazione di una misura di
prevenzione, ad elementi preesistenti ma non dedotti, o comunque in precedenza
non valutati (il che rende all’evidenza superflua la doglianza in parte qua mossa
dalla ricorrente), è addivenuto alla decisione impugnata sulla base di<42.
argomentazioni articolate, esaurienti e logiche, assolutamente non incorrendo nel

vizio di motivazione assente o meramente apparente, premettendo che – come
evidente – le «prove nuove» andavano pur sempre valutate congiuntamente a
quelle in precedenza acquisite, e successivamente osservando che:
– «la dichiarazione di VIGLIOCCO non consente di chiarire le motivazioni del
prestito e, soprattutto, se in seguito tali somme vennero restituite al creditore»,
ed, inoltre, che risultava documentato soltanto il prelievo da parte del predetto
soggetto di somme dal proprio conto corrente, non anche il versamento su conti

reca alcuna data, anche se la transazione può essere verosimilmente collocata nel
1997»;
«le “nuove prove” introdotte dai difensori con l’istanza di revoca di cui trattasi
consentono di affermare, seppure con non poche perplessità, che la capacità
reddituale della famiglia RIVIERA – BAROVERO negli anni dal 1997 al 2003 ebbe un
incremento complessivo di circa 60.000,00»: tuttavia, richiamati (f. 4) una serie
di precedenti e non superati rilievi posti dal Tribunale a fondamento dell’originario
provvedimento di confisca, il provvedimento impugnato ha evidenziato che «i
“nuovi” 60.000,00 euro vennero a collocarsi in un contesto di capacità reddituale
assolutamente inconsistente e non furono, quindi, in grado di modificare in alcun
modo la evidente sproporzione esistente tra il valore del bene sottoposto a confisca
di prevenzione ed il modestissimo ammontare complessivo dei redditi percepiti dal
nucleo familiare in questione. Occorre aggiungere che i “nuovi” 60.000,00 euro non
consentirono neppure di coprire le spese di mantenimento familiare, tenuto conto
dell’esistenza dei figli della coppia. Senza contare che le numerose vicende
processuali di RIVIERA ANGELO, che determinarono il lungo periodo di carcerazione
messo in evidenza dalle difese, dovettero necessariamente implicare la
corresponsione di spese legali verosimilmente di una certa consistenza, tanto da
intaccare almeno in parte il prestito ricevuto da VIGLIOCCO», sempre che esso
sia stato effettivamente versato (su ciò il Tribunale aveva espresso fondate
perplessità, in difetto di adeguata dimostrazione della circostanza).
Ed ha concluso nel senso che «ci troviamo in presenza di elementi probatori
effettivamente non valutati in precedenza, ma comunque tali da non modificare in
modo significativo il giudizio, che condusse alla confisca di prevenzione, di cui oggi
si chiede la revoca».
—-N

riconducibili all’odierna ricorrente, e che «l’atto di quietanza dell’assicurazione non

1.6. Trattasi di rilievi sicuramente congrui, che non integrano violazioni di legge,
a ben vedere non enucleate specificamente neanche dalla ricorrente, che piuttosto
si duole dell’iter argomentativo seguito dal provvedimento impugnato, ma
immotivatamente, non essendo ravvisabili nel decreto emesso dal Tribunale quei
vizi radicali di motivazione che soli sarebbero deducibili in sede di legittimità sub
specie di violazione di legge.

616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché – apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause
di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto
conto dell’entità di dette colpe – della somma di Euro mille in favore della Cassa
delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 10 ottobre 2013.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.

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