Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7108 del 14/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7108 Anno 2016
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SGHERRI SERGIO N. IL 12/02/1968
avverso la sentenza n. 9/2012 TRIB.SEZ.DIST. di ANZIO, del
16/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/12/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
– Udito, per l’imputato, l’avv. La Penna Maria Vittoria, che si è riportata al ricorso
e ne ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

emessa dal Giudice di prima cura, che aveva ritenuto Sgherri Sergio responsabile
di lesioni personali in danno di Mei Getano e lo aveva condannato a pena di
giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa,
costituitasi parte civile.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato lamentando
plurime violazioni della normativa processuale derivanti dal fatto che:
a) il Giudice di pace non aveva accolto l’istanza di rinvio dell’udienza del
28/2/2012, formulata per legittimo impedimento dell’imputato, ricoverato presso
il nosocomio di Anzio-Nettuno dalle ore 8,33 di quel giorno per un episodio
sincopale (perdita di coscienza), comunicato a mezzo fax al Tribunale di Anzio,
avente sede nello stesso edificio del Giudice di Pace;
b) il Giudice di pace non aveva accolto l’istanza di rinvio dell’udienza del
27/9/2010, tempestivamente formulata per legittimo impedimento del difensore,
impegnato dinanzi al Tribunale di Latina per udienza fissata prima di quella per
cui era stato chiesto il rinvio;
c) il Giudice di pace aveva accolto l’istanza di rinvio dell’udienza del 6/6/2011
formulata dal difensore della parte civile, nonostante il contrario avviso del
difensore dell’imputato, e per giustificare la disparità di trattamento con
l’imputato aveva giustifivcato il rinvio con l’assenza del teste Palombo Elvira;
d)

il Giudice di pace ha illegittimamente dichiarato decaduto dalla prova

l’imputato sol perché all’udienza del 28/2/2012 non erano presenti né l’imputato
né i testi, trattandosi di testi che erano stati diffidati a comparire dall’udienza
precedente e quindi non dovevano essere citati dall’imputato;
e) il Tribunale non ha motivato sulla mancata escussione dei testimoni, “seppur
indicato come capo nell’atto d’appello”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le doglianza, tutte in rito, sono infondate per i motivi che seguono.

2

1. Il Tribunale di Velletri ha, con la sentenza impugnata, confermato quella

1. Nessuna violazione della normativa processuale, né dei diritti dell’imputato, è
stata consumata dal Giudice di pace, che non rinviò l’udienza del 28/2/2012 per
impedimento dell’imputato, dal momento che l’istanza non pervenne alla sua
attenzione in tempo utile. La richiesta di rinvio per legittimo impedimento
dell’imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è
irricevibile né inammissibile; peraltro, l’utilizzo di tale irregolare modalità di
trasmissione comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi in sede di
impugnazione dell’omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare

Cass., n. 24515 del 22/5/2015).
Lo stesso ricorrente riferisce che l’istanza fu trasmessa, a mezzo fax, al
Tribunale, e non all’Ufficio del Giudice di pace, il quale, conseguentemente, non
poté visionarla né accertarne il fondamento. A nulla rileva che Tribunale e
Giudice di pace tenessero udienza nella stessa aula (alternativamente), come
rimarcato dal ricorrente, giacché gli uffici restavano diversi e, per poter
provvedere sull’istanza, il Giudice avrebbe dovuto almeno visionarla. Imputet sibi
l’imputato, quindi, se ciò non poté avvenire per l’errore da lui commesso, dal
momento che – se era consentito l’utilizzo del fax per comunicare un improvviso
impedimento – egli aveva comunque l’obbligo – per quanto si è detto – di
accertarsi che il fax fosse pervenuto all’ufficio procedente.

2. Il Giudice di pace disattese l’istanza di rinvio dell’udienza del 27/9/2010
perché – si legge nella sentenza d’appello (pagg. 3-4) – “non documentata”. Di
ciò il ricorrente non tiene minimamente conto, nemmeno per confutare
l’affermazione dei giudici di merito, per cui la doglianza non può essere presa in
considerazione in questa sede.

3. Nessun motivo di nullità è collegabile all’accoglimento, da parte del Giudice di
pace, dell’istanza di rinvio formulata dalla parte civile all’udienza del 6/6/2011,
stante il principio di tassatività delle nullità. Solo assertiva, peraltro, oltre che
irrilevante, è la deduzione che il Giudice abbia – strumentalmente – giustificato la
sua decisione con l’assenza del teste Palombo, non essendo consentita alcun
indagine sul retro pensiero del giudicante.

4. All’udienza del 28/2/2012 il Giudice di pace – terminata l’istruttoria – invitò le
parti a concludere: non emise alcuna pronuncia di decadenza dalla prova. Il
difensore dell’imputato – presente – non avanzò alcuna richiesta, né fece
questioni di sorta. Vuol dire che prestò acquiescenza alla decisione, per cui non
può dolersene in questa sede, in quanto il potere di ritenere esaustiva
l’istruttoria dibattimentale appartiene al giudice, per cui la mancata assunzione
A

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arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente (ex multis,

dei mezzi di prova già ammessi non produce alcuna nullità del procedimento,
laddove non sia stata manifestata alcuna riserva alla chiusura dell’istruzione
dibattimentale da parte di chi tali mezzi aveva richiesti, né opposizione delle
altre parti processuali (Cassazione penale, sez. VI, 11/12/2009, n. 1081).

5. Nell’atto d’appello l’imputato non chiese l’escussione di altri testi. Pertanto, il
Tribunale non aveva da motivare alcunché “in ordine alla prova”. In ogni caso,
l’aver deciso il processo sulla base dell’istruttoria espletata in primo grado è

tale decisione del giudice d’appello è censurabile in sede di legittimità, stante la
presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado (Cassazione
penale, sez. IV, 28/04/2011, n. 23297).

6. Consegue a tanto che il ricorso, in parte inammissibile e in parte infondato, va
rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/12/2015

indicativo del fatto che ritenne esaustive, implicitamente, le prove acquisite; né

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