Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7108 del 06/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7108 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CAMMINO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FACCINI PAOLO N. IL 21/02/1965
LA
(„.n-1,4,4„.,t
–,
cv,- -c, A ?k). DE SCOLARI FRANCESCO

(

avverso il decreto n. 6333/2010 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
01/08/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATILDE CAMMINO;

Data Udienza: 06/11/2012

2
Con ordinanza in data 1° agosto 2011, emessa a seguito dell’udienza del 26 luglio 2011, il
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona disponeva l’archiviazione degli atti
relativi all’esposto depositato da Faccini Paolo.
Avverso detta ordinanza il Faccini ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione. Con
il ricorso si chiede “che venga fatto un processo accelerato”, riservandosi di rivolgersi alla Corte
europea dei diritti umani di Strasburgo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione, proposto avverso il
provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto,
a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nelralbo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni
superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorità
procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al
predetto difensore di procura speciale “ad hoc” ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen.. (Cass. Sez.Un.
27 settembre 2007 n.47473, Lo Mauro; sez.VI 13 febbraio 2009 n.19809, Barogi).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di curo 500,00.

Il ricorso è inammissibile.

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