Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7107 del 14/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7107 Anno 2016
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUCHETTI MARCO N. IL 30/09/1959
avverso la sentenza n. 14/2013 TRIBUNALE di PERUGIA, del
06/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 14/12/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr.ssa Felicetta Marinelli, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata agli effetti penali per prescrizione del reato; conferma delle
statuizioni civili.
– Udito, per la parte civile, l’avv. Pasquale Perticaro, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
– Udito, per l’imputato, l’avv. Fabio Bertoccini, che si è riportato ai motivi di

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Perugia, con sentenza confermata dal Tribunale, ha
ritenuto Luchetti Marco responsabile di ingiuria in danno di Bellachioma Andrea e
lo ha condannato a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore
della persona offesa, costituitasi parte civile.
Secondo la ricostruzione operata dai giudicanti, l’imputato, irritato per fatto che
Bellachioma aveva parcheggiato l’auto – senza averne diritto – all’interno del
cortile condominiale, lo apostrofò come “cretino”. Alla base della resa statuizione
vi sono le dichiarazioni della persona offesa, giudicate coerenti e credibili, nonché
dei testi Benedetta Bonfigli, Laura Monico ed Enrico Cornicchia.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore,
lamentando una contraddittorietà di motivazione con riguardo alla ritenuta
valenza offensiva dell’espressione, che – deduce – è ritenuta penalmente
irrilevante dalla giurisprudenza nel diverbio tra automobilisti. Con altro motivo
lamenta una violazione dell’art. 599, comma 1, cod. pen., per essere stata
esclusa la reciprocità delle offese in base ad una parziale lettura delle
dichiarazioni del teste Cornicchia, il quale avrebbe confermato che i due
pronunciarono “frasi ingiuriose reciproche”; ovvero una violazione dell’art. 599,
comma 2, cod. pen., per essere stata esclusa la provocazione con motivazioni
incongrua (secondo il giudice, era passato qualche minuto tra la constatazione
che Bellachioma aveva parcheggiato abusivamente l’auto nel cortile
condominiale e la pronuncia della frase a lui addebitata, per cui era venuta meno
la contestualità). Con un terzo motivo eccepisce la prescrizione del reato,
maturata dopo la pronuncia della sentenza d’appello ma prima della del deposito
della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
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ricorso ed ha chiesto l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen..

1. Non ha fondamento l’asserzione difensiva, secondo cui l’espressione “cretino”
sarebbe priva di carica offensiva e sarebbe ritenuta penalmente irrilevante dalla
giurisprudenza nel linguaggio tra automobilisti. Al contrario, essa rappresenta
una tipica espressione ingiuriosa, che manifesta il disprezzo di colui che la
pronuncia verso il destinatario ed è senz’altro idonea a ledere il sentimento
dell’onore di colui che viene apostrofato in tal modo (per un’applicazione del
principio, Cass., n. 31096 del 4/3/2009). Non corrisponde a verità, poi, che la
giurisprudenza sarebbe “tollerante” quando l’espressione viene proferita da un

tal senso.

2. Quanto alla reciprocità delle offese, è solo assertiva la deduzione che il teste
Cornicchia avrebbe reso dichiarazioni favorevoli alla tesi difensiva. In realtà, è lo
stesso ricorrente che, dopo aver parlato di frasi ingiuriose reciproche ed averle
attribuite al teste Cornicchia, precisa che quest’ultimo, incalzato da colui che lo
interrogava, non ha saputo attribuire a Bellachioma alcuna espressione
ingiuriosa specifica ed ha finito per concludere che quest’ultimo “non reagiva
all’aggressione verbale dell’altro signore”. Dal che si evince che nessuna
sottovalutazione vi è stata, da parte del giudicante, della versione del teste, né
alcun travisamento della prova, ma solo la legittima e doverosa lettura critica
delle sua dichiarazioni, con l’approdo indicato nel testo, sfavorevole al ricorrente,
su cui non è consentito, da parte di questa Corte, alcuna sovrapposizione
interpretativa.

3. L’esimente di cui all’art. 599, comma 2,, cod. pen. è stata esclusa perché,
secondo la ricostruzione operata dal Giudice di pace, “nessuna provocazione
della persona offesa appare desumibile dagli atti”. Tanto, in conformità alla
lettura dell’occorso fatta dai giudici di primo e secondo grado, che non hanno
evidenziato alcun atteggiamento provocatorio della persona offesa, avendo
rimarcato, anzi, che Bellachiarna rimase inerte rispetto all’aggressione verbale
dell’imputato. Quanto all’uso illegittimo dell’area di parcheggio da parte della
persona offesa, è solo l’imputato a parlarne, mentre la sentenza impugnata non validamente contrastata sul punto – esclude implicitamente che un abuso vi
sia stato. Niente, pertanto, consente di ravvisare una laconicità argomentativa
sul punto.

4. Tanto premesso, si rileva che il reato, commesso il 13/6/2006, si è prescritto,
tenuto conto delle interruzioni e delle sospensioni nel frattempo intervenute, il
27/1/2014; vale a dire, dopo la sentenza d’appello, pronunciata il 6/12/2013.
Consegue a tanto che la sentenza va annullata per intervenuta estinzione del
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automobilista, giacché non si conoscono – e non vengono indicati – precedenti in

reato, mentre – stante l’infondatezza dei motivi – restano salve le statuizioni
civili. Non è possibile accedere alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod.
pen.,formulata dal difensore dell”imputato, perché la declaratoria di estinzione
del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis cod. pen. sia perché diverse sono le
conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue
il reato, mentre il secondo lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità
storica e giuridica (Cass., n. 27055 del 26/5/2015).

rifusione delle spese da quest’ultima sostenute, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna l’imputato alla
rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi euro
1.500, oltre accessori di legge.
Così deciso il 14/12/2015

L’imputato, soccombente rispetto alla parte civile, va condannato alla

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