Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7106 del 14/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7106 Anno 2016
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOLLAZZO EGIDIO CARLO N. IL 04/11/1983
avverso la sentenza n. 1741/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
17/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/12/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bari ha, con la sentenza impugnata, dichiarato estinto
per prescrizione il reato di lesioni – aggravato dai futili motivi – imputato a

statuizioni civili.
Sollazzo era stato condannato in primo grado per lesioni gravi, ai sensi degli artt.
582 – 583, comma 1, n. 1) – 585 – 577, n. 4 – 61, n. 1) cod. pen., e
condannato a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della
costituita parte civile e al pagamento di una provvisionale di € 5.000. In appello
il reato, contestato come aggravato (anche) dalla durata della malattia (75
giorni), è stato ricondotto alla fattispecie semplice.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione l’imputato lamentando una mancanza di
motivazione in ordine alla futilità dei motivi – confermata senza motivazione dal
giudice d’appello, nonostante lo stesso Laganara avesse parlato di un contrasto
originato dal mancato pagamento di spese per un immobile del’IACP – e la
“inconciliabilità della conferma delle statuizioni civili con la derubricazione nel
reato di lesioni volontarie lievi”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nessuno dei motivi proposti merita accogliemmo. Quanto alla futilità dei
motivi, i giudici – sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi esaminati – hanno
individuato la ragione del litigio tra imputato e persona offesa nel dissidio,
insorto tra i due, su chi dovesse pagare la consumazione al bar; il che integra
effettivamente l’aggravante contestata. E’ vero che il giudice d’appello non ha
espressamente motivato sul punto, ma lo ha fatto richiamando la decisione di
primo grado, che, sul punto, aveva valorizzato le dichiarazioni della persona
offesa, genericamente contestate dal ricorrente. Nonostante ciò, Sollazzo
ripropone – assertivamente – la tesi di una lite originata dal dissidio sul
pagamento delle spese afferenti ad un immobile della IACP (a chi dovevano far
capo), senza addurre il travisamento della prova e senza lamentare la mancata
valorizzazione di elementi probatori favorevoli alla sua tesi. Il primo motivo è
pertanto infondato.

Sollazzo Egidio Carlo in danno di Laganara Donato ed ha confermato le

Il secondo motivo è inammissibile, giacché il provvedimento con il quale il
giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno,
assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva
non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di
passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione

dell’integrale risarcimento (Cass., n. 49016 del 6/11/2014; N. 40410 del
2004 Rv. 230105; N. 34791 del 2010 Rv. 248348; N. 32899 del 2011 Rv.
250934).

va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/12/2015

Consegue a tanto che il ricorso, in parte infondato e in parte inammissibile,

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