Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 710 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 710 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

Dott. FAUSTO IZZO
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Dott. GIUSEPPE GRASSO

– Consigliere – Rel. Consigliere _
– Consigliere – Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEDURI FILIPPO N. IL 27/07/1980
MEDURI ALESSANDRO N. IL 07/06/1974
avverso la sentenza n. 1293/2014 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 22/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

REGISTRO GENERALE
N. 2384/2015

Data Udienza: 25/11/2015

122 Meduri + 1
Motivi della decisione

I ricorsi proposti dagli imputati in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 sono
manifestamente infondati e quindi inammissibili. Né la memoria successivamente presentata
muta lo stato delle cose.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

giuridici: si a a che le dichiarazioni dell’acquirente sono altamente credibili dopo iniziali e
sospette reticenze. E’ irrilevante la mancata indicazione dei nomi giacchè l’acquirente si
rapportava indistintamente ed alternativamente ad entrambi. Inoltre l’esercizio del potere
officioso di cui all’art. 507 non è sindacabile; tanto più che la pronunzia reca apprezzamento in
ordine all’esausittività della prova ed all’inutilità di alcun ulteriore approfondimento.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1.000 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibili

i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del

procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000
ciascuno.

Roma 25 novembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

motivazione, basata sufinite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

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