Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 710 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 710 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORILLO ENRICO N. IL 01/03/1969
avverso la sentenza n. 289/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di VICENZA, del 08/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

In fatto e in diritto

Fiorillo Enrico ricorre avverso la sentenza del giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Vicenza del 8/1/2015, con la quale, sull’accordo
delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la
pena concordata per i reati ascritti, chiedendone l’annullamento ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità
della motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.

essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. >> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli atti processuali
specificamente richiamati.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Roma, 24/10/2016

Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiannento può

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