Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 71 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 71 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ALTERI° ANTONIO N. IL 16/02/1985
avverso l’ordinanza n. 9630/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
12/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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-lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 17/10/2013

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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22.12.2012 emessa nel corso del giudizio
abbreviato il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli
rigettava la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere
applicata nei confronti di D’Alteri° Antonio, imputato per i reato previsto
dall’ art.416 bis cod.pen. perché, unitamente ai coimputati ed altre
persone in via di identificazione, faceva parte di un’ associazione di tipo

clan Pianese facente capo a Pianese Nicola, e successivamente alla morte
di questi ( avvenuta il 14.9.2006) denominata clan D’Altiero- Pianese
capeggiato da Bruno e Raffaela D’Alteri° e dal figlio di quest’ultima
Pianese Nicola Raffaele.Dal 1989-90 sino al 14.9.2006 e successivamente
con condotta perdurante.
Con ordinanza del 12.4.2013 il Tribunale del riesame di Napoli ,adito
a norma dell’art.310 cod.proc.pen., rigettava l’appello proposto contro il
citato provvedimento del Giudice delle indagini preliminari.
Il Tribunale premetteva che la sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza e delle esigenze cautelari era già stata ritenuta dal
Tribunale in sede di riesame con ordinanza del 12.4.2013; con riguardo
ai nuovi elementi dedotti riteneva che le sopravvenute dichiarazioni rese
da D’Alteri° Bruno non escludevano la partecipazione di D’Alteri°
Antonio al sodalizio camorristico, ma evidenziavano che il dichiarante non
ne era a conoscenza o che la militanza del ricorrente nel sodalizio era da
collegarsi al suo legame con Pianese Nicola Raffaele; riteneva che le
dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Chianese Giovanni
non potevano qualificarsi “tardive e non spontanee” perché rese dopo
svariati interrogatori, considerato che esse erano state comunque rese
nel termine normativamente stabilito di 180 giorni, e non essendo
possibile prefigurare ulteriori termini rispetto a quello previsto dalla
legge; riteneva che il mero decorso del tempo non era indicativo della
avvenuta estinzione o affievolimento delle esigenze cautelari e che non
sussistevano elementi per ritenere superata la presunzione di cui
all’art.275 comma 3 cod.proc.pen.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone
ricorso per cassazione per i seguenti motivi:violazione di legge e vizio

camorristico operante in Qualiano e zone limitrofe, denominata prima

della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza
erroneamente inferiti nella ordinanza genetica dalle dichiarazioni rese dal
collaboratore di giustizia Chianese Giovanni; 2) contraddittorietà e
manifesta illogicità della decisione in ordine alla ritenuta irrilevanza degli
elementi prodotti rappresentati dalle dichiarazioni rese da D’Alterio Bruno
Guadagno Vito e Guadagno Vincenzo: la circostanza che soggetti intranei
al sodalizio criminoso non riferiscano alcunché sul conto del ricorrente

all’organizzazione; contesta la valenza probatoria delle dichiarazioni
accusatorie rese dal collaboratore di giustizia Chianese Giovanni in
quanto non riscontrate, non spontanee e non reiterate, oltre che tardive e
complessivamente non coerenti; con riguardo alle esigenze cautelari
assume che il Tribunale del riesame ha omesso di motivare in ordine a
quanto a quanto osservato dalla difesa nell’atto di appello il cui contenuto
viene riprodotto nel presente ricorso.
Con memoria depositata il 17.10.2013 il difensore ha comunicato che
il ricorrente è stato assolto dal reato ascrittogli con sentenza emessa dal
Giudice dell’udienza preliminare all’esito del giudizio abbreviato, ed è
pertanto venuto meno l’interesse alla trattazione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preso atto della comunicazione circa l’avvenuta scarcerazione del
ricorrente per essere stato assolto dal reato contestato, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a
norma dell’art.591 comma 1 lett.a) cod.proc.pen.Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse.
Così deciso in Roma il 17.10.2013.

induce a ritenere inverosimile la partecipazione di costui

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