Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 71 del 14/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 71 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’appello di Brescia
Nei confronti di
MANCINI ROBERTO

n. Il 21.05.1955

avverso la sentenza n.410/2011 del GUP del Tribunale di Mantova – del
04.11.2011
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in UDIENZA CAMERALE del 14 novembre 2012 la relazione fatta
dal Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Lette le richieste del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto
del ricorso.

Data Udienza: 14/11/2012

e

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 4-11-2011 il Gup del Tribunale di Mantova applicava la
pena di mesi 4 di arresto ed €.1000 di ammenda, secondo la concorde
richiesta delle parti, nei confronti di MANCINI ROBERTO per il reato di cui
all’art.186 comma 2 lett. C) D.Lgs n.285/1992, operava la sostituzione della
pena detentiva inflitta con C.30000 di ammenda e ne disponeva la

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il PROCURATORE
GENERALE presso la Corte di Appello di Brescia e deduce violazione di legge
atteso che il Gup del Tribunale di Brescia, recependo un accordo in tal senso
intervento tra le parti, ha applicato la sanzione sostituiva del lavoro di
pubblica utilità in favore dell’imputato, dopo avere già sostituito, ai sensi
dell’art. 53 L689/1981, la pena detentiva inflitta di 4 mesi di arresto. Si
argomenta, a prescindere dal dato interpretativo logico sistematico (che già
potrebbe considerarsi di ostacolo ad una doppia sostituzione di pena con
ingiustificato cumulo dei relativi benefici previsti), la lettera della legge
sembra esplicitare in modo chiaro l’intenzione del legislatore riguardo al
fatto che la sostituzione con lavoro di pubblica utilità debba ad avere ad
oggetto una pena vera e propria e non già un’ulteriore sanzione sostitutiva.
((((((((0))))))))
Il motivo esposto è infondato sicché il ricorso va rigettato.
Il Gup del Tribunale di Mantova ha applicato, su concorde richiesta delle
parti, all’imputato Mancini Roberto, per il reato di cui all’art. 186,comma 2
lett. C) D.Igs 285/1992, la pena di mesi 4 di arresto ed C 1000 di ammenda,
ha disposto la sostituzione della pena detentiva inflitta con la corrispondente
pena pecuniaria, ai sensi dell’ad 53 1. n.689 del 1981, e sussistendone i
presupposti. ha sostituito la pena pecuniaria inflitta con mesi 4 e gg. 4 di
lavoro di pubblica utilità.
Al riguardo, va posto in rilievo che l’art. 186 comma 9 bis c.d.s., come
modificato dall’art. 33 1.120/2010, prevede che, al di fuori del comma 2 bis,
la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto di
condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del
lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d.lvo 200/274, secondo le
modalità ivi previste.
In deroga a quanto previsto dall’art. 54 d.lvo n.274 il lavoro di pubblica
utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva

-2 –

sostituzione con mesi 4 e gg. 4 di lavoro di pubblica- utilità.

irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliata a C 250 per
ogni giorno di lavoro di pubblica utilità. La L. n. 120 del 2010 ha introdotto
quindi, nella disciplina sanzionatoria dei reati in materia di circolazione
stradale, salvo che ricorra l’aggravante dell’incidente stradale, la sanzione
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che può essere applicata, per la
guida sotto l’influenza dell’alcool e per la guida in stato di alterazione da
assunzione di sostanze stupefacenti che può già con l’emissione del decreto
penale di condanna. La norma non prevede alcun divieto di applicare la
ai sensi dell’art. 53 1.689/1981 la pena detentiva inflitta. L’applicazione del
lavoro di pubblica utilità, in assenza di un divieto espressamente previsto
dalla norma, deve ritenersi consentito, anche quando la pena inflitta sia già
stata sostituita, trattandosi di disposizione più favorevole, non essendo
autorizzate quindi interpretazioni restrittive ed essendo demandato al
giudice la verifica della sussistenza delle condizioni previste per
l’applicazione dell’istituto. La norma non esige infatti la richiesta
dell’imputato, quale presupposto essenziale della sostituzione, come invece
previsto dal d.lvo n.274 del 2000(art 54 coma 1), atteso che si prevede solo
la condizione negativa della sua non opposizione.
Nel caso di specie vi era stata una specifica richiesta dell’imputato, con
l’indicazione della struttura di destinazione ove doveva svolgersi il lavoro
sostitutivo e che rispondeva ai requisiti previsti dell’art. 186 comma 9 bis
c.d.s..
Pertanto, non ricorre l’ipotesi di violazione di legge denunciata dal
Procuratore Generale di Brescia atteso che il Gup di Mantova ha applicato la
sanzione del lavoro di pubblica utilità, dopo avere già sostituto la pena
detentiva inflitta, in assenza di divieti legislativi trattandosi dell’applicazione
di norma più favorevole all’imputato

(Sez.

4, Sentenza n.

10881 del

20/01/2012 Cc., Rv. 251988), che non autorizzava pertanto
un’interpretazione complessivamente più restrittiva e sussistendo i requisiti
previsti per l’applicazione del”istituto richiesto dall’imputato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 14 novembre 2014.

sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dopo avere già sostituito,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA