Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 71 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 71 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli nei confronti di:
1) Lequile Maria, nata il 25/01/1955;

Avverso l’ordinanza n. 1251/2013 emessa il 13/05/2013 dal G.I.P. del
Tribunale di Napoli;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo
Canevelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 10/11/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 13/05/2013, il G.I.P. del Tribunale di Napoli,
quale giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta avanzata da Maria Lequile,
finalizzata a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi
dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili emesse dal
Tribunale di Napoli nelle date del 09/02/2001, del 19/04/2001 e del 02/10/2001.
Il giudice dell’esecuzione, pertanto, rideterminava la pena, sul presupposto

individuando quale ipotesi più grave quella giudicata con la sentenza irrevocabile
emessa dal Tribunale di Napoli il 09/02/2001 e disponendo un aumento di pena
complessivo di mesi due di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione.
Si deduceva, innanzitutto, che il giudice dell’esecuzione aveva omesso di
valutare una precedente ordinanza resa in fase esecutiva il 15/11/2012, con la
quale era stata già riconosciuta la continuazione tra le prime due sentenze
indicate nel provvedimento impugnato.
Si deduceva, inoltre, che nell’ordinanza impugnata non erano stati indicati i
singoli aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite, giudicati dalle sentenze
presupposte, per i quali era stato disposto un aumento complessivo di mesi due
di reclusione, valutato unitariamente.
Tali ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve rilevarsi che, come correttamente dedotto dal
ricorrente, l’omessa valutazione dell’ordinanza emessa in fase esecutiva dal
Tribunale di Napoli il 15/11/2012 comportava un’incompleta e inesatta
determinazione della pena irrogata alla Lequile.
Con questa ordinanza esecutiva, in particolare, veniva riconosciuto il vincolo
della continuazione tra le sentenze irrevocabili emesse dal Tribunale di Napoli
nelle date del 09/02/2001 e del 19/04/2001, sulle quali si pronunciava anche il
G.I.P. del Tribunale di Napoli con il provvedimento impugnato. Tale ordinanza,
invero, risultava riportata nel casellario giudiziario della Lequile, ritualmente
2

dell’unicità del disegno criminoso sotteso ai vari reati in continuazione,

inserito nel fascicolo processuale, rendendo incontestabile l’omissione valutativa
nella quale era incorso il giudice dell’esecuzione, di per sé sola rilevante ai fini
dell’annullamento dell’ordinanza impugnata.

2.

A fronte di questa omissione, deve rilevarsi ulteriormente che la

giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio di diritto
secondo cui il giudice dell’esecuzione penale, nelle ipotesi in cui procede alla
rideterminazione della pena per la continuazione tra reati giudicati

violazioni già unificate ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen., deve compiere
un’operazione preliminare, consistente nello scorporare tutti i reati che il giudice
della cognizione ha riunito in continuazione (cfr. Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013,
dep. 2014, Romano, Rv. 259030).
Eseguita tale operazione preliminare, il giudice dell’esecuzione deve
individuare il reato più grave e, all’esito di tale individuazione, sulla pena
determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, deve operare
autonomi aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite, compresi quelli già
riuniti in continuazione con il reato posto a fondamento del nuovo computo,
conformemente a quanto stabilito da questa Corte, secondo cui: «Nel procedere
alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente
giudicati, il giudice dell’esecuzione deve dare conto con adeguata motivazione
dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti
in sede di cognizione per reati satellite» (cfr. Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013,
Sardo, Rv. 257000).
Nel caso di specie, il G.I.P. del Tribunale di Napoli, come correttamente
dedotto dal ricorrente, non procedeva allo scorporo preliminare dei reati
compresi nei titoli esecutivi presupposti, com’è desumibile dalla stessa ordinanza
impugnata, in cui, a pagina 2, anziché farsi riferimento ai singoli reati oggetto di
unificazione, sulla base dello scorporo effettuato nei termini di cui si è detto, si
richiamavano genericamente le pene comminate con i provvedimenti
giurisdizionali presupposti.
Ricostruita in questi termini l’operazione processuale compiuta dal giudice
dell’esecuzione, in relazione all’istanza di applicazione della disciplina del reato
continuato presentata nell’interesse da Maria Lequile, non può non concordarsi
con le conclusioni del procuratore generale che, nella requisitoria depositata il
21/04/2015, riteneva il ricorso proposto meritevole di accoglimento sotto
entrambi i profili dedotti.

3

separatamente con differenti sentenze, ciascuna delle quali per una pluralità di

3. Le ragioni che si sono esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza
impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di
Napoli, affinché, tenendo conto dell’ordinanza emessa in fase esecutiva dal
Tribunale di Napoli il 15/11/2012, si conformi ai principi che si sono richiamati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 novembre 2015.

Napoli.

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