Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7099 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7099 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEKSOVA JAROSLAVA N. IL 01/05/1958
avverso la sentenza n. 58/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
27/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 27.4.15 il Giudice monocratico del Tribunale di Milano confermava a
carico di LEKSOVA Jaroslava la sentenza emessa dal Giudice di Pace del luogo,in data
10.12.13,con la quale l’imputata era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt.110582-CP e 110-612 CP commessi in danno di Artese Andrea,che aveva riportato lesioni in varie
parti del corpo giudicate guaribili in gg.12)-Il delitto di minaccia era stato addebitato per aver

“mentre l’imputata faceva il gesto di volergli tagliare la gola.(fatti acc.in data 11.6.2008)Il primo giudice aveva inflitto la pena di €1.100,00 di multa a ciascun imputato,oltre la
condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Dal testo del provvedimento si evince che il giudizio di responsabilità si fonda su dichiarazioni
della persona offesa,ritenute attendibili e specifiche nella descrizione della dinamica
dell’episodio,che trova conferma nelle dichiarazioni rese dalla stessa imputata,la cui versione
dell’accaduto è stata ritenuta priva di riscontri.
Il fatto si era verificato in un clima di contrasti esistenti tra la persona offesa ed i due coniugi
che abitavano nello stesso stabile,per esigenze di parcheggio nell’area condominiale.
L’Artese ,trovandosi nell’area condominiale, aveva notato l’arrivo dell’auto con i due
coniugi,manifestando un segno di impazienza.
Poco dopo era stato raggiunto dalla imputata che lo aveva aggredito.
Le lesioni risultavano attestate da certificato medico.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore,deducendo:
1-contraddittorietà della motivazione,in relazione alla valutazione delle prove,con riferimento
alle dichiarazioni della persona offesa ed ai certificati medici.
La difesa evidenziava che anche a carico dell’Artese era stato incardinato procedimento penale
per gli stessi reati in danno della Leskova,innanzi al Giudice di Pace e che l’imputato era stato
assolto
Tuttavia,la difesa osservava che nella sentenza il giudice aveva affermato che non poteva
ritenersi certo chi dei due contendenti avesse aggredito per primo l’altro.
In base a tale rilievo il ricorrente riteneva che il Tribunale,nel presente procedimento avesse
solo valutato le dichiarazioni della persona offesa,ritenendole corroborate dal certificato
medico,a differenza di quelle rese dalla odierna imputata.
Infine la difesa evidenziava che dal certificato medico che allega al ricorso,prodotto in
riferimento al giudizio di appello,era attestata l’esistenza di lesioni subite
dall’imputata(escoriazioni al collo ed al braccio sinistro)che valevano a smentire la versione
dell’Artese.

pronunziato verso l’Artese la frase”. .tra poco arriva tua sorella e tu non arrivi a questa sera

Censurava pertanto la sentenza impugnata ,rilevando che il Tribunale non aveva tenuto conto
di tali risultanze e aveva erroneamente valutato i dati probatori,trascurando la possibile
configurabilità di una legittima difesa putativa a favore dell’imputata.
2-violazione di legge,per erronea applicazione dell’art.612-e 81co.3 CP,in riferimento al
computo della pena per il delitto di minacce.
Al riguardo evidenziava che la pena era stata determinata in €1.100 di multa calcolando come
pena base per le lesioni quella di € 1.000,ridotta ai sensi dell’ art.62 bis CP ad € 800,00,e poi
aumentata ex art.81 cpv.CP per il delitto di cui all’art.612 CP. di €300.

edittale ,avendo applicato la novella normativa,ex lege n,93 del 2013,che aveva aumentato la
pena prevista per l’art.612 CP.
Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza.

RILEVA IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso risulta privo di fondamento.
Invero dal testo della sentenza si evince che il giudice di merito ha reso congrua motivazione
in riferimento alla sussistenza del fatto contestato,per le lesioni cagionate dall’imputata ad
Artese Andrea,secondo le risultanze dibattimentali costituite dalle dichiarazioni rese dalla parte
lesa ,in sede di rinnovazione del dibattimento,valutate nella loro linearità e assenza di indici di
alterazione del vero,nonché dotate di riscontro nella documentazione medica.
Peraltro risulta esaustiva l’analisi delle deduzioni difensive smentite con logiche argomentazioni
dal giudice,che ha verificato anche la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell’azione
descritta dalla persona offesa.
Al cospetto di tali elementi deve ritenersi esauriente la verifica della attendibilità della persona
offesa e-d’altra parte si rivelano ininfluenti i rilievi della difesa relativi alle lesioni patite dalla
stessa imputata,che non valgono a sminuire l’assunto accusatorio della persona offesa,che
aveva fatto riferimento esplicito ad una condotta aggressiva subita ad opera dei due
coniugi,chiaramente descrivendo il comportamento dell’imputata .
In tal senso deve ritenersi dunque adeguata la analisi del compendio probatorio,che si rivela
consona al dettato giurisprudenziale di questa Corte,per la corretta applicazione dell’art.192
CPP(v.Sez.V n.1666 del 14.1.2015-RV261730-secondo cui le dichiarazioni della persona offesa
,costituita parte civile,possono da sole ,senza la necessità di riscontri estrinseci,essere poste a
fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’innputato,previa verifica ,corredata
da idonea motivazione,della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca
del suo racconto,che peraltro deve ,in tal caso,essere più penetrante e rigorosa rispetto a
quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.)-

In tal senso il giudice aveva applicato al delitto di minaccia un aumento superiore alla pena

2-Il secondo motivo è dotato di fondamento,per quanto riguarda l’entità dell’aumento di pena
inflitto a titolo di continuazione.
Come esattamente rilevato dal ricorrente il giudice di merito ha erroneamente applicato la
legge penale,dato che il delitto di minaccia risulta contestato per un fatto accertato in data
11.6.2008-come tale soggetto alla pena edittale di C 51,secondo la formulazione antecedente
alla riforma ex lege n.119 del 15-10-2013-in virtù del principio del “favor rei”Conseguentemente va pronunziato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla determinazione della pena suddetta che va indicata in complessivi C851/00

ridotta per le attenuanti generiche ad euro 800 di multa,tale pena va aumentata ai sensi
dell’art.81 cpv.CP di euro 51,00,per il delitto di minaccia,secondo la normativa vigente
all’epoca del fatto commesso).

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena che determina in C851,00 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.

Roma,deciso in data 26.11.2015.

di multa(tenuto conto della pena base determinata dal giudice di merito in euro 1.000,00,

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