Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 709 del 25/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 709 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SHESHI GENTJAN N. IL 20/10/1981
avverso la sentenza n. 101/2012 GIUDICE DI PACE di VARESE, del
20/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 25/11/2015
119 Sheshi
Motivi della decisione
L’appello qualificato come ricorso per cassazione proposto dall’imputato in epigrafe
avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116.13
del Codice della strada è inammissibile. Infatti esso è stato redatto da legale non abilitato al
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 500 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500.
Roma 25 novembre 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
P IDENTE
(Rocco Marco Blaiotta)
Qke
patrocinio davanti a questa Suprema corte.