Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 709 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 709 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZOTTA NICOLA N. IL 15/09/1960
avverso la sentenza n. 105/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
07/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 2(

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Udito, per la parte civile,
Uditi difensi

vv.

V

• AA: 14: CoTt»;

Data Udienza: 01/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe,
ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in
composizione monocratica, che in data 22 giugno 2011 aveva dichiarato
l’odierno ricorrente colpevole di usura continuata (fatti commessi in
Trepuzzi fino al settembre 2003), condannandolo alla pena ritenuta di

2. Avverso tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un
difensore iscritto nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 644 c.p. come
sostituito dalla I. n. 108 del 1996, nonché mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione e violazione dell’art. 192 c.p.p.
(lamentando l’inadeguatezza degli elementi valorizzati in motivazione ai
fini dell’affermazione di responsabilità, la vaghezza delle dichiarazioni
della p.o. nel ricostruire date ed importi asseritamente caratterizzanti il
denunciato rapporto usurario, e conseguentemente la non configurabilità
di un vantaggio usurario, non essendo documentata la necessaria
sproporzione tra le reciproche prestazioni);
II – inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 644 c.p. come
sostituito dalla I. n. 108 del 1996, nonché mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione (lamentando questa volta
l’insussistenza del necessario stato di bisogno, avendo il LEONE avuto
bisogno di denaro in quanto dedito al gioco d’azzardo).
Ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con
ogni conseguente statuizione.

3.

All’odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità

degli avvisi di rito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e
questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in udienza.

giustizia.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, rigettato.

1. E’ necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di
legittimità, delineati dall’art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come
vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che,
a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la

discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una
propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo
il giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle
considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il
suo convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali
può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora
comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in
maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state
travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in
considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna
necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una
monca individuazione od un esame parcellizzato.

1.1. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve
risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il
sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le
ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano
validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n.
24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794; Sez. un., n. 12 del 31
maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24
settembre 2003, Petrella, rv. 226074).

2

possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un’indagine sul

3
A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di «un’analisi
orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti,
nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte
circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Cass. pen., sez.
VI, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. II,
n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il
giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a

parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. VI, n.
27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. VI, n. 25255 del 14
febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
1.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell’art.
606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di
«travisamento della prova» (consistente nell’utilizzazione di
un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una
prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od
omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato
motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di
inammissibilità (Cass. pen., sez. I, n. 20344 del 18 maggio 2006, Salaj,
rv. 234115; sez. VI, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv.
249035):
(a) identificare specificamente l’atto processuale sul quale fonda la
doglianza;
(b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale
atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la
ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c)

dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato

probatorio invocato, nonché dell’effettiva esistenza dell’atto processuale
su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti
nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente inficia e
compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della

3

fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi

4
motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno
dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.2.1.

In proposito, può ritenersi ormai consolidato, nella

giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. “autosufficienza del
ricorso”, inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte
Suprema.

c.p.c. (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d’appello o in
unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione:
«(…) 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile
di ufficio»;

la disposizione stabilisce attualmente, all’esito delle

modifiche apportate dall’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, convertito in I. n.
134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico
grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione «(…) 5)
per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti»), ed attualmente la formulazione
(introdotta dal D. Lgs. n. 40 del 2006) dell’art. 366, comma 1, n. 6,
c.p.c. (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a
pena di inammissibilità: «(…) 6) la specifica indicazione degli atti
processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il
ricorso si fonda»), si è osservato che il ricorso per cassazione deve
ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio
dell’autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando
l’esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la
decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere
adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso,
della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni
che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse
univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito
circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad
essa vengono rivolte (Cass. civ. sez. II, 2 dicembre 2005, n. 26234, rv.
585217; sez. lav., 17 agosto 2012, n. 14561, rv. 623618).

4

Valorizzando dapprima la formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,

5
Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al
giudizio di legittimità, si è ritenuto che <> (Cass. pen., sez. I, 18 marzo – 22 aprile 2008, n. 16706, rv.
240123; sez. I, 22 gennaio – 12 febbraio 2009, n. 6112, rv. 243225;
sez. V, 22 gennaio – 26 marzo 2010, n. 11910, rv. 246552, per la quale
è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta
illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente
indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non
ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso
autosufficiente con riferimento alle relative doglianze; sez. VI, 8 – 26
luglio 2010, n. 29263, rv. 248192, per la quale il ricorso per cassazione
che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di
inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le
argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla
valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la
Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa
precluso; sez. II, 20 marzo – 27 giugno 2012, n. 25315, rv. 253073, per
la quale in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che
lamenti l’omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni
effettuate, indicare l’atto asseritamene affetto dal vizio denunciato,
curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al
giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel
giudizio di cassazione).

5

dell’integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente

6
1.3. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p.,
il compito di accertare (Cass. pen., sez. VI, n. 35964 del 28 settembre
2006, Foschini ed altro, rv. 234622; sez. III, n. 39729 del 18 giugno
2009, Belloccia ed altro, rv. 244623; sez. V, n. 39048 del 25 settembre
2007, Casavola ed altri, rv. 238215; sez. II, n. 18163 del 22 aprile
2008, Ferdico, rv. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra

(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere
tale da disarticolare l’intero ragionamento del giudicante o da
determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l’esistenza di una radicale incompatibilità con l’iter motivazionale
seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non
essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli atti
processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto
requisito);
(d)

la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d.

«travisamento del fatto>>, ma solo qualora la difformità della realtà
storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche
carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi
probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è
sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e,
quindi, anche contraddittorio).

1.4. Anche il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le
argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono
essere disattese per implicito o per aver seguito un differente

iter

motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione
effettuata (per tutte, Cass. pen., sez. VI, n. 1307 del 26 settembre
2002, dep. 14 gennaio 2003, Delvai, rv. 223061).

1.4.1.

In presenza di una doppia conforma affermazione di

responsabilità, va, peraltro, ritenuta l’ammissibilità della motivazione

6

individuati);

.

7
della sentenza d’appello

per relationem

a quella della decisione

impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo
grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già
esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell’effettuazione
del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza
impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente
riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato

non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di
appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato
organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per
giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici
dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli
usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle
determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione,
sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano
una sola entità (Cass. pen., sez. II, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep.
4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. III, n. 13926 del
1° dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).

1.5. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione
«oltre ogni ragionevole dubbio», presente nel testo novellato
dell’art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione
inerente all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è opportuno
evidenziare che, al di là dell’icastica espressione, mutuata dal diritto
anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale
della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua
valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha
una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in
precedenza, il «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell’imputato
ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell’art. 530,
comma 2, c.p.p., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso

7

il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici,

8
criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente
adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in
precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed
ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di
questa Corte Suprema – per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 30328
del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139 -, e solo successivamente
recepita nel testo novellato dell’art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna

responsabilità dell’imputato (cfr. Cass. pen., sez. II, n. 19575 del 21
aprile 2006, Serino ed altro, rv. 233785; sez. II, n. 16357 del 2 aprile
2008, Crisiglione, rv. 23979; sez. II, n. 7035 del 9 novembre 2012, dep.
13 febbraio 2013, De Bartolomei ed altro, rv. 254025).

1.6. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, inoltre, orientata
nel senso dell’inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso
presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento
impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa
(Cass. pen., sez. VI, n. 32227 del 16 luglio 2010, T., rv. 248037: nella
fattispecie il ricorrente aveva lamentato la “mancanza e/o insufficienza
e/o illogicità della motivazione” in ordine alla sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di
un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale; conforme, sez.
VI, n. 800 del 6 dicembre 2011, dep. 12 gennaio 2012, Bidognetti ed
altri, rv. 251528).
Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i
provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo
specificamente indicati nei motivi di gravame»; la disposizione, se
letta in combinazione con l’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. (a norma
del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita
l’enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo
onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio

8

è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della

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di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla
manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati
specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.
Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa
sezione, a parere della quale

<<È inammissibile, per difetto di

specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del

perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con
precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla
contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali
vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della
motivazione oggetto di gravame» (Sez. II, n. 31811 dell’8 maggio
2012, Sardo ed altro, rv. 254329).
Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva
della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.

1.7. Infine, secondo altro consolidato orientamento di questa Corte
Suprema (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24
aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27
giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per
difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le
censure dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi
incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed
apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere
in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i
motivi di appello non siano stati accolti.

1.8. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l’odierno
ricorso.

2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
9

provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma

10
2.1. Se, da un lato, il ricorrente non documenta alcun travisamento,
dall’altro la Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non
contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, ha
compiutamente indicato (f. 5 ss.) le ragioni poste a fondamento
dell’affermazione di responsabilità, con rilievi cui il ricorrente non ha
opposto alcunché di decisivo, se non una personale rivisitazione dei fatti

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. Questa Corte Suprema (Sez. II, sentenza n. 43713 dell’Il
novembre – 10 dicembre 2010, CED Cass. n. 248974) ha già chiarito
che, in tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato
di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di
scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del
soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non
assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l’utilizzazione del
prestito usurario.
Si è anche precisato (Sez. II, sentenza n. 40526 del 12 ottobre – 8
novembre 2005, CED Cass. n. 232667) che lo stato di bisogno in cui
deve trovarsi la vittima può essere di qualsiasi natura, specie e grado, e
quindi può essere determinato anche da debiti contratti per il vizio del
gioco d’azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun
requisito.

3.2. Ed invero, lo stato di bisogno oggi integrante circostanze
aggravante speciale del delitto di usura (art. 644, comma 5, n. 3), ed in
precedenza (prima delle modifiche introdotte dalla I. n. 108 del 1996)
necessario ai fini dell’integrazione della stessa materialità del reato di
usura, consiste, sotto il profilo soggettivo, in una particolare condizione
psicologica, da qualsiasi causa determinata, in presenza della quale il
soggetto passivo subisce una limitazione nella volontà di
autodeterminazione, mentre, sotto il profilo obiettivo, esso può essere di

10

di causa, in parte fondata su proprie ed indimostrate congetture.

11
qualsiasi natura, specie e grado, e può essere indifferentemente
determinato da cause incolpevoli oppure da prodigalità od altre colpe
inescusabili, e quindi, tra l’altro, può derivare anche dalla necessità di
soddisfare un vizio (come quello del gioco d’azzardo), non essendo
richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito di meritevolezza del
bisogno considerato.

dell’art. 644 c.p., la Relazione al progetto definitivo del codice penale
osservava che, nel delitto di usura, «non vi è ragion di avere riguardo
alla moralità del soggetto passivo, giacché si punisce no«,oer tutelare i
privati interessi di costui, ma per reprimere, nell’interesse pubblico,
l’usura che non cessa di essere tale solo perché esercitata a danno,
anziché di uno sventurato, d’un prodigo o di un vizioso».
L’art. 644 c.p. ha, quindi, voluto colpire il disvalore di una condotta
considerata dal legislatore come una grave forma di parassitismo, causa
di vero e proprio allarme in una società civile, ed è per questo che non
può e non deve rilevare la causa che ha determinato il bisogno e la
relativa menomazione psicologica persegue; d’altro canto, l’usuraio è
considerato persona socialmente nociva, che non cessa di essere tale
quale che sia la natura o la causa del bisogno del creditore.
Lo stato di bisogno della vittima dell’usura (prima necessario ai fini
dell’integrazione tout court della materialità del reato; oggi previsto
come mera circostanza aggravante speciale) sussiste, pertanto, anche
quando l’offeso abbia inteso insistere negli affari al di fuori di ogni

Non a caso, sia pure in riferimento alla precedente formulazione

razionale criterio imprenditoriale, o coltivare un proprio vizio, come
quello del gioco.

Va, conclusivamente, affermato il seguente principio di diritto:
«In tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima
(attualmente integrante la circostanza aggravante speciale di cui all’art.
644, comma 5, n. 3, c.p.) può essere di qualsiasi natura, specie e grado,
e può, quindi, derivare anche dall’aver contratto debiti per il vizio del
gioco d’azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il

11

4

12
predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente
meritevole».

3.3. A tale principio si è correttamente conformata la Corte di appello
nel ritenere sussistente la circostanza aggravante speciale de qua.

4. L’integrale rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4.1. L’imputato va anche condannato alla rifusione delle spese
sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidabili come da
dispositivo.

4.1.1. In proposito, ritiene il collegio che le spese debbano essere
liquidate secondo i nuovi parametri introdotti dal d.m. 20 luglio 2012, n.
140
Invero, come chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione (Sez. un.
civ., sentenza n. 17405 del 2012), in tema di spese processuali, agli
effetti dell’art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato
attuazione all’art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono
essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate
tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione
giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in
vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un
professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria
prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e
si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate,
evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un
corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.
E’ pur vero che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, della ancora
successiva I. n. 247 del 2012, «Oltre al compenso per la prestazione
professionale, all’avvocato e’ dovuta, sia dal cliente in caso di

12

Le statuizioni accessorie.

13
determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre
al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e
contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma
per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura massima e’
determinata dal decreto di cui al comma 6 unitamente ai criteri di
determinazione e documentazione delle spese vive».
Il citato comma 6 della medesima disposizione stabilisce che «I

proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si
applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso
non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata
determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei
compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e’ resa
nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge».
Tuttavia, non risultando ancora emanato il decreto di cui al citato
comma 6 dell’art. 13 I. n. 247 del 2012, la disposizione di cui al comma
10 del medesimo articolo di legge deve ritenersi allo stato in concreto
non operante.

4.1.2. Vanno, in proposito, affermati i seguenti principi di diritto:

«In tema di spese processuali, agli effetti dell’art. 41 del d. m. 20
luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all’art. 9, secondo
comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo
2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i
compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali,
sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in
un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto
decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a
quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione
professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in
parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un
corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata»;

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parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su

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«In tema di spese processuali, non risultando ancora emanato il
decreto di cui al comma 6 dell’art. 13 I. n. 247 del 2012, cui è devoluta
la determinazione della misura massima per il rimborso delle spese
forfettarie, la disposizione di cui al comma 10 del medesimo articolo 13 che reintroduce la previsione del rimborso delle predette spese, in
passato denominate “spese generali” -, deve ritenersi allo stato in

4.1.3.

Le spese sostenute dalla parte civile costituita vanno,

pertanto, liquidate come da dispositivo, con riguardo ai soli compensi, in
difetto della documentazione di esborsi rimborsabili; non è dovuto il
rimborso di spese “forfettarie” o “generali”; sono dovuti gli accessori di
legge (IVA e CPA).

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed alla rifusione di quelle sostenute in questo grado dalla
parte civile LEONE VITO liquidate in euro duemila per compensi oltre
accessori come per legge.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 1° ottobre 2013.

concreto non operante».

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