Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7089 del 05/02/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7089 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Vissani Stefano, nato a Macerata il 1°.5.73
indagato art. 256 d.lgs 152/06
avverso la ordinanza della sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 16.3.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con l’ordinanza qui impugnata, la
Corte d’appello ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto dal ricorrente avverso la
sentenza di condanna infertagli dal Tribunale, sul rilievo che, trattandosi di condanna alla sola
pena pecuniaria, essa non era impugnabile con quel mezzo di gravame.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso a
mezzo difensore, deducendo, sulla base di citazioni di giurisprudenza di legittimità (su. n.
Data Udienza: 05/02/2013
che l’impugnazione deve essere considerata ammissibile indipendentemente dal
nomen dato al gravame e che avrebbe dovuto prevalere il favor impugnationis.
45371/01),
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come giustamente ricorda il ricorrente, questa S.C., si è espressa anche a sezioni unite
nell’affermare che, allorché un provvedimento giurisdizionale sia
impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente
prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, c.p.p. a
verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas
impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato
giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto
giurisdizionale, al giudice competente (t conf. S.U., 31.10.01, De Palma, n. 45372).
Palese, quindi, è l’erroneità, nell’applicazione della norma, da parte dei giudici di
appello, nella decisione impugnata che, quindi, deve essere annullata senza rinvio.
Peraltro, proprio in conformità al principio appena enunciato, l’appello del ricorrente
deve essere qualificato come ricorso per cassazione e, per l’effetto, va dato mandato alla
cancelleria di fissare la pubblica udienza per la sua trattazione come tale.
(31.10.01, Bonaventura, Rv. 220221)
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla
senza rinvio l’ordinanza impugnata e, qualificato l’appello come ricorso per
cassazione, manda alla cancelleria di fissare la pubblica udienza.
Così deciso il 5 febbraio 2013
Il Presi ente
3. Motivi della decisione –