Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7081 del 16/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7081 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GREGORAT SERGIO N. IL 20/04/1942
avverso la sentenza n. 1546/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
24/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/10/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Luigi Birritteri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Ricorre Gregorat Sergio avverso la sentenza della Corte di appello Trieste del
24 marzio 2014 – che ha confermato, salvo riduzione della pena, quella emessa

lamentando la mancata notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione per
il giudizio d’appello. Deduce che il decreto suddetto fu notificato al difensore avv. Mauro Dellago – a mezzo telefax al n. 040-371172, laddove il legale era
rintracciabile – da tempo – alla diversa utenza n. 040-3474840.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Alla prima udienza del 9 dicembre
2013 fu rilevata l’omessa notifica del decreto di citazione in appello, per cui
l’udienza fu rinviata al 24/3/2014 e disposta l’esecuzione della notificazione alle
parti non presenti. In effetti, il decreto di citazione fu notificato all’avv. Dellago a
mezzo telefax al n. 040371172, con rapporto di trasmissione positivo. Il n.
040371172 era quello indicato dal ricorrente nell’atto d’appello.
Ne consegue che nessun rimprovero può muoversi al giudice d’appello, che
dispose l’esecuzione della notifica proprio all’indirizzo indicato da chi, adesso, se
ne duole. E’ fin troppo ovvio che l’avv. Dellago aveva l’obbligo di comunicare al
giudice procedente – e non al suo Ordine professionale – il mutamento
dell’indirizzo, per cui la doglianza va disattesa con le conseguenze di legge, tra
cui la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in euro mille, ravvisandosi profili di
colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/10/2015

dal locale Tribunale per tentata violenza privata in danno di Maselli Davide –

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