Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 708 del 24/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 708 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALCO AGOSTINO nato il 21/03/1973 a BARI

avverso la sentenza del 23/09/2014 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 23/09/2014, confermava
la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BARI, in
data 07/02/2012, nei confronti di FALCO AGOSTINO in relazione al delitto di ,
GLet MA, 7
ricettazione di cui all’art. 648 cod pen, ritenuto più grave, e del reato di cui J LS
n. 1423 del 1956
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di

Il motivo è inammissibile.
Infatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie non ricorre.
Nel caso di specie -infatti – la pena si attesta su valori prossimi ai minimi
edittali. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di
pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena
equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla
capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Quanto ai profili di lamentata omessa motivazione in ordine agli aumenti in
continuazione, deve rilevarsi non sussistere obbligo di specifica motivazione per
ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della
quantificazione della pena-base (Sez. 5, Sentenza n. 29847 del 30/04/2015 Rv.
264551, Sez. 2, Sentenza n. 4707 del 21/11/2014 – dep. 02/02/2015 – Rv.
262313) tranne nel caso – insussistente nel caso di specie – in cui vi sia una
sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato
(Sez. 1, Sentenza n. 21641 del 08/01/2016 Rv. 266885).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal

motivazioni logiche esposte a fondamento della determinazione della pena.

ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 24/10/2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA