Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7075 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7075 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
TODESCHINI Flavio, nato a Seriate il 22/7/1960
FUSCO Andrea, nato a Bergamo il 30/12/1972
FIORINI Francesco, nato a Chiari il 1/4/1940
avverso l’ordinanza del 24/4/2012 del Tribunale di Brescia che ha dichiarato
inammissibili le istanze di riesame proposte avverso il decreto di sequestro
probatorio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia in
data 29/3/2012 per il reato previsto dall’art.260, commal, del d.lgs. 3 aprile
2006, n.152;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tindari
Baglione, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso e condannarsi alle spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Emerge dagli atti che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bergamo in data 15/3/2012 e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Brescia in data 29/3/2012 hanno emesso separati provvedimenti di sequestro
per finalità probatoria che hanno ad oggetto l’area di cantiere del così detto “Polo

Data Udienza: 04/12/2012

scolastico” in costruzione nel territorio del Comune di Treviolo (BG). I
provvedimenti hanno come riferimento il “fumus” del reato previsto dall’art.260,
comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 in relazione alla possibile presenza di
cromo esavalente all’interno delle scorie di fonderia a loro volta presenti nel
terreno. I lavori in corso risultano esecutivi della convenzione urbanistica
stipulata fra il Comune di Treviolo e la società “C.ED S.r.l.” e del successivo
contratto di appalto fra quest’ultima e la “Locatelli Geom. Gabriele S.p.a.”.
I sigg. Todeschini, quale direttore dei lavori di cantiere, Fusco, quale

amministratore della “C.ED S.r.l.”, risultano iscritti nel registro notizie di reato
della procura bergamasca.
2. Avverso il provvedimento di sequestro emesso dalla procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bergamo in data 15/3/2012 le persone indagate
hanno avanzato istanza di riesame, che risulta essere stata dichiarata
inammissibile dal Tribunale di Bergamo per sopravvenuta carenza di interesse a
seguito della dichiarazione resa in udienza dal pubblico ministero circa la non
attualità del provvedimento di sequestro.
3.

Istanza di riesame è stata proposta dalle medesime persone anche

davanti al Tribunale di Brescia, avendo come oggetto il provvedimento di
sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di quella città in data 29 marzo
2012. Le istanze di riesame contestano la correttezza e la legittimità degli
accertamenti svolti dagli organi amministrativi e posti a fondamento della notizia
di reato, contestano l’esistenza del “fumus” di reato e la ascrivibilità
dell’eventuale reato alle singole persone destinatarie della misura cautelare.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibili
le istanze di riesame in quanto proposte dai sigg. Todeschini, Fusco e Fiorini
personalmente, e non quali legali rappresentanti delle società interessate o
dell’ente territoriale, unici soggetti che potrebbero trarre beneficio
dall’annullamento del provvedimento di sequestro e dall’ordine di restituzione.

Il sig. Todeschini propone ricorso avverso l’ordinanza, lamentando tramite il
Difensore:
a. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento alla
carenza di interesse ex art.591, comma 1, lett.a) cod. proc. pen. Osserva il
ricorrente che il sequestro probatorio è finalizzato ad acquisire elementi di
prova per la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, con la conseguenza
che sussiste un evidente interesse del direttore dei lavori, quale persona

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amministratore delegato della “Locatelli Geom. Gabriele S.p.a.”, e Fiorini, quale

indagata, a censurare il provvedimento, come emerge dal chiaro tenore
dell’art.257 cod. proc. pen.;
b. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento alla
assenza di interesse a impugnare a causa della esistenza di analogo
provvedimento cautelare emesso da altra autorità giudiziaria; posto che il
primo sequestro fu emessa da ufficio non competente, essendo competente
la procura della Repubblica distrettuale ai sensi dell’art.51, comma 3-bis cod.

la emanazione di analogo provvedimento da parte della procura della
Repubblica del capoluogo, il primo decreto di sequestro ha perduto ogni
efficacia autonoma e può dirsi ricompreso all’interno del successivo decreto
che ha identico oggetto, identici presupposti e identiche finalità;
c.

Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con
riferimento all’esistenza del “fumus” di reato, condizione che non è stata
presa in esame.

Propone ricorso il sig. Fusco, lamentando tramite il Difensore:
a. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. peri., in particolare
degli artt.257, 324, 591 e 125 cod. proc. pen. per avere il Tribunale di
Brescia: a) erroneamente ritenuto che la sopravvivenza del sequestro
disposto dall’autorità giudiziaria di Bergamo precluda ogni interesse
dell’indagato a censurare il diverso provvedimento esistente sul medesimo
bene; b) erroneamente ritenuto che difetti in capo all’indagato come singola
persona un interesse proprio al riesame, ravvisandosi tale interesse solo in
capo al soggetto giuridico titolare dei rapporti contrattuali che fanno capo alla
committenza dei lavori e ai soggetti incaricati dei medesimi.
Propone ricorso il sig. Fiorini, lamentando tramite i Difensori:
a.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il
Tribunale ritenuta non efficace la dichiarazione del pubblico ministero
bergamasco circa la non attualità del sequestro emesso in quella sede in data
15/3/2012;

b. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il
Tribunale ritenuto che l’esistenza del sequestro disposto dall’autorità
giudiziaria di Bergamo privi l’indagato di interesse a vedere annullato il
decreto di sequestro successivamente emesso dall’autorità giudiziaria di
Brescia;

proc. pen., con l’avvenuta trasmissione degli atti alla procura bresciana e con

c. Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. per avere il
Tribunale erroneamente affermato che il sig. Fiorino agiva quale personal
fisica, mentre l’istanza di riesame reca in modo inequivoco la sua qualità dei
legale rappresentante della “C.ED S.r.l.”; inoltre, la persona indagata è
comunque portatrice di un interesse al riesame, come chiarito dall’art.257
cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che i profili di censura prospettati dai ricorrenti meritino
parziale accoglimento e che l’ordinanza impugnata debba essere annullata.
2. Osserva la Corte in via preliminare che non può essere presa in esame la
questione relativa alla carenza di “fumus” di reato. Avendo il Tribunale di Brescia
valutato le istanze di riesame come inammissibili, del tutto correttamente ha
omesso di procedere oltre nella valutazioni, così che il tema devoluto a questa
Corte riguarda esclusivamente la decisione assunta dal tribunale. Se tale
decisione merita conferma non vi sarà spazio ulteriore di esame in quanto il
giudizio di inammissibilità preclude ogni latra considerazione attinente il merito
del provvedimento cautelare; se, al contrario, la decisione risulta meritevole di
annullamento, spetterà al giudice di rinvio procedere all’esame dei profili che non
hanno potuto formare oggetto della decisione assunta.
3. Ritiene la Corte che l’ordinanza impugnata sia incorsa in due diversi errori
di applicazione della legge.
4.

In primo luogo, versandosi in ipotesi di sequestro probatorio non vi è

dubbio alcuno che le persone soggette ad indagine abbiano un interesse
legalmente riconosciuto a contestare la legittimità e fondatezza della misura
ancora in atto, attesa la evidente rilevanza che il provvedimento e il protrarsi
della cautela rivestono ai fini della posizione processuale. Del resto, l’art.257
cod. proc. pen. è inequivoco nell’attribuire la facoltà di richiedere il riesame del
provvedimento in primo luogo all’imputato, e dunque anche alla persona
indagata, nonché alla persona cui le cose sono state sequestrate e, in ultimo,
alla persona che avrebbe diritto alla restituzione dei beni. Il dato letterale rende
evidente che l’interesse al controllo non è riconosciuto dalla legge alle sole
persone che vantano diritti sul bene, ma anche alla persona nei cui confronti
sono condotte le indagini.
5.

In secondo luogo, l’esistenza e l’efficacia di un provvedimento di

sequestro emanato sugli stessi beni da altra autorità non può costituire
circostanza che priva di interesse le persone indicate nell’art.257 cod. proc. pen.

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3

•■ . 111. : ”’ ,•..

rispetto al controllo sul provvedimento cautelare emesso dall’autorità bresciana.
Si deve, infatti, rilevare che, adottando l’interpretazione adottata dal Tribunale di
Brescia, ciascuna delle autorità giudiziarie potrebbe invocare l’esistenza
dell’altrui ordine di sequestro per affermare che l’istante non otterrebbe alcun
beneficio dalla decisione e concludere così con pronuncia di inammissibilità, con
conseguente situazione di stallo e di sostanziale impossibilità per il cittadino di
ottenere una pronuncia nel merito. Inoltre, correttamente i ricorrenti osservano
che l’autorità giudiziaria di Brescia ha ricevuto gli atti da altra autorità non

sequestro probatorio i principi fissati dall’art.27 cod. proc. pen. (Sez.3, ordinanza
n.35807 del 6/10/2010, Gianferrari, rv 248364), risulta essere l’unica legittimata
a provvedere in ordine al sequestro che la locale procura della Repubblica ha
ritenuto di emanare nell’ambito delle proprie attribuzioni.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata
deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Brescia che, attenendosi ai
principi di diritto affermati con la presente decisione, provvederà a nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia.
Così deciso il 4/12/2012

competente in relazione al titolo del reato perseguito e, pur non operando per il

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