Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 707 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 707 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIZZO FRANCESCO N. IL 09/01/1990
avverso la sentenza n. 1590/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/11/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
RIZZO Francesco ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, lamentando che non sarebbe stata valutata la tenuità del fatto.
Il ricorso è inammissibile perché, oltre a essere manifestamente
infondato, sviluppa censure in fatto non consentite nel giudizio di legittimità.
Infatti, ai fini della concedibilità delle attenuanti generiche, il giudice deve
riferirsi ai parametri indicati dall’art. 133 cod.pen., ma non è necessario che li esamini
tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso riferirsi pena decisione; e, in particolare, con il riferimento ai precedenti penali, indice concreto di una condotta antecedente alla commissione del reato rivelatrice della capacità a delinquere,
egli adempie pienamente all’obbligo di motivazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.
§2.