Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 707 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 707 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CACIOPPO CONCETTA N. IL 07/04/1968
avverso la sentenza n. 498/2011 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,
del 27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 25/11/2015

117 Cacioppo Concetta

Motivi della decisione

L’appello successivamente qualificato come ricorso per cassazione proposto
dall’imputata in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al
reato di cui all’art. 116. 13 del Codice della strada è manifestamente infondato e quindi
inammissibile.

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicogiuridici: correttamente si è ritenuta la responsabilità alla stregua della normativa in vigore
all’epoca dei fatti.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 25 novembre 2015

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

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