Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 707 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 707 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: AIELLI LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERINELLI CESARE N. IL 05/09/1952
avverso la sentenza n. 2346/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
08/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA AIELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

I

In fatto e in diritto

Serinelli Cesare ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce
del 8/6/2015 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del
25/6/2012, riconosceva all’imputato le circostanze attenuanti generiche e
rideterminava la pena inflitta in mesi quattro di reclusione ed euro 140,00 di
multa per il reato di ricettazione , chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce la mancanza e manifesta

responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto ed alla mancata
derubricazione ai sensi dell’art. 712 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato .
Nello specifico è stato sottolineato come le condizioni di vendita delle
candelette destinate alle case automobilistiche, acquistate dal ricorrente da
persona sconosciuta ed in un consistente quantitativo, senza nemmeno guardare
il codice identificativo quando invece solitamente l’acquisto era correlato ad una
determinata autovettura, hanno correttamente condotto la Corte a ritenere
integrato il delitto di ricettazione e lzr non?..ontravvenzione di cui all’art. 712 cod.
pen. Difatti, sulla base di quanto sopra detto, la Corte territoriale ha dato atto,
con argomentazioni prive di contraddittorietà logiche e conformi alle risultanze
processuali, che la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado era
corretta, sussistendo l’elemento materiale e quello psicologico del delitto di
ricettazione. E la scelta effettuata dai giudici di merito si pone in linea con la
costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in base alla quale
in tema di ricettazione, il dolo può ricorrere anche nella forma eventuale quando
l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa accettata o ricevuta
fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di
diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi
contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (sez. 2 n. 45256
del 22/11/2007, Rv. 238515; Sez. 2, Sentenza n. 41002 del 20/09/2013, rv.
257237).
Le su esposte considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il
ricorso, perché i motivi sui quali è fondato risultano manifestamente
infondati. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento
nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di
C 2.000,00.

illogicità della motivazione con riguardo alla affermazione di penale

e

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

Roma, 24 ottobre 2016

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