Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7067 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7067 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MICILLO MARCO N. IL 20/09/1978
avverso la sentenza n. 6829/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6417,4-c c,k1 WC) i 1 -77°
che ha concluso per ‘l’e,
Th° ottk
uv\z,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

Considerato in diritto
Il ricorso è infondato per quanto concerne il riconoscimento dell’attenuante del
comma 5 dell’art. 73 DPR 309/90 avendo correttamente valutato i giudici di appello,
nel respingere la richiesta, le modalità del fatto ritenute di per sé indicative della
rilevanza della condotta. In questo senso appaiono adeguatamente osservati i principi
enunciati da questa Corte secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto di
lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere
riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia
dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla
disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove
uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra
considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. (Sez. U, Sentenza n. 35737 del
24/06/2010 Rv. 247911).
E’ invece fondata la seconda questione.
Tra il primo ed il secondo grado è effettivamente intervenuta la ordinanza con cui in
data 30 maggio 2011 il tribunale di Napoli, ai sensi dell’articolo 445 cpp, dichiarava
l’estinzione del precedente reato previsto dall’art. 73 DPR 309/90 alla base della
contestazione della recidiva,
Sostiene la corte di appello che la recidiva andava comunque valutata perché
l’estinzione del reato a seguito del patteggiamento non fa venir meno gli effetti penali
della precedente sentenza.
Tale affermazione va attentamente valutata.
Dal combinato degli artt. 445 cpp e 106 cod. pen. si evince chiaramente che la prima
disposizione prevede che l’estinzione del reato comporta anche quella di ogni effetto
penale e l’articolo 106 del codice penale dispone al comma 2, in deroga al comma 1,
che, qualora vi sia l’estinzione degli effetti penali, della precedente condanna non si
debba tener conto agli effetti della recidiva.

Ritenuto in fatto
Micillo Marco propone di per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale
corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella resa dal tribunale della
medesima città in data 8 aprile 2011, rideterminava la pena per il reato di cui
all’articolo 73 d.p.r. 309/90 in anni e quattro mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di
multa.
Deduce in questa sede il ricorrente l’erronea applicazione della legge penale per
omessa concessione della attenuante del co. 5 dell’art. 73 DPR 309/90 che, si fa
rilevare, aveva chiesto anche il pubblico ministero in primo grado all’esito della
conclusione del giudizio abbreviato.
Inoltre si fa rilevare che la corte di appello avrebbe dovuto comunque ridurre la pena
inflitta all’imputato avendo quest’ultimo tra la sentenza di primo e di secondo grado
conseguito la declaratoria di estinzione del reato relativamente un precedente
specifico commesso anni prima. In virtù di ciò si sostiene che il giudice di appello
non avrebbe potuto tenere conto della precedente condanna e, dunque avrebbe dovuto
escludere la recidiva, riducendo la pena.

E’ dunque errata l’affermazione della corte di appello con cui esclude la valenza
dell’ordinanza estintiva ex art. 445 cpp per la recidiva.
Di conseguenza la sentenza va annullata sul punto.
Alla rideterminazione della pena si può provvedere peraltro direttamente in questa
sede eliminando dal calcolo complessivo l’aumento di pena di mesi tre di reclusione
espressamente ricondotto dai giudici di appello alla recidiva.
Per quanto concerne la pena pecuniaria, la corte di merito ha invece confermato
quella complessivamente inflitta in primo grado di euro 30000.
Il tribunale era tuttavia pervenuto alla determinazione di quest’ultima partendo da una
base di euro 300000, operando un primo aumento di euro 5000 per l’aggravante
dell’art. 61 n. 5 cod. pen.; un ulteriore aumento di euro 5000 per la recidiva ed,
infine, ancora un aumento di euro 5000 per la continuazione. L’importo totale di curo
45000 è stato poi ridotto di 1/3 per la scelta del rito abbreviato.
Oltre all’aumento della pena detentiva va quindi escluso dalla pena pecuniaria quello
di euro 5000 stabilito dal tribunale per la recidiva e, di conseguenza, mantenendo
inalterati gli ulteriori conteggi, si deve rifleterminare in questa sede la pena finale in
anni quattro, mesi quattro ed euro 23333 13di multa.
Rimane invece fermo l’aumento di pena per la continuazione e per la circostanza
aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen..
Né si può ritenere che la declaratoria di estinzione del reato ex artt. 445 cpp travolga
automaticamente anche la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto di
escludere le attenuanti generiche per i precedenti dell’imputato.
La dichiarazione estintiva ex art. 445 cpp deve, infatti, confrontarsi con alcune
specifiche limitazioni.
Anzitutto è pacifico nelle affermazioni di questa Corte che l’estinzione del reato
conseguente al decorso dei termini e delle condizioni previste dall’art. 445 cod. proc.
pen. in caso di sentenza di patteggiamento, non comporta anche l’eliminazione
dell’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale, dal momento che l’art. 5 del
d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 prevede l’eliminazione delle iscrizioni nel casellario
solo per i reati di competenza del giudice di pace (Sez. 3, Sentenza n. 4868 del
20/12/2004 Rv. 230955).
La pronuncia estintiva ex art. 445 cpp non implica inoltre alcuna valutazione sulla
personalità del reo.
In questo senso è stata sottolineata la diversa portata dell’istituto rispetto a quello
della riabilitazione evidenziandosi in particolare che nel mentre l’estinzione della
pena “patteggiata” si produce con il solo mancato avveramento della condizione
risolutiva nel previsto arco temporale (art. 445 c.p.p., comma 2), la riabilitazione
viene pronunziata all’esito di una valutazione di un effettivo approdo rieducativo del
reo. Il che, secondo i più recenti arresti giustifica l’interesse ad ottenere la
riabilitazione (non presente nella specie) anche in relazione a pena oggetto di
patteggiamento per un reato del quale sia stata dichiarata l’estinzione a norma dell’art.
445, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 31089 del 18/06/2009 Rv.
244314).

Il Consigliere estensore
Il Presidente
a(Calti

E’ corretto dunque il ragionamento dei giudici di appello nella parte in cui escludono
le attenuanti in ragione dei precedenti dell’imputato potendo valutare la condotta
anteatta del reo anche alla luce di pregressi comportamenti criminosi ancorchè il
reato sia stato successivamente dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445 cpp.
Peraltro si è in passato affermato che nemmeno la riabilitazione potrebbe precludere
la valutazione dei precedenti penali e giudiziari e, in genere, della condotta e della
vita del reo, antecedenti al reato, per la valutazione che l’art. 133, comma 2, n. 2, c.p.
rimette al giudice, al fine dell’accertamento della capacità a delinquere del colpevole
(Sez. 6, Sentenza n. 9116 del 01/07/1998 Rv. 211580)
E, dunque, conclusivamente, in mancanza di ulteriori contestazioni in ordine alla
esclusione delle attenuanti generiche, la decisione dei giudici di appello va riformata
esclusivamente in relazione al computo dell’aumento di pena per la ritenuta recidiva.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza limitatamente all’aumento di pena per la recidiva che
elimina e ridetermina la sanzione in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro
v
23.333i di multa. Rigetta il ricorso nel resto.
Roma, 12.12.2012

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