Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7066 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7066 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEVYFYE FABRICE N. IL 23/03/1968
EL KADRI CHOKRI N. IL 05/04/1987
avverso la sentenza n. 12216/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VERONA, del 27/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/11/2015
28278-2015
RG
Il Collegio,
Letti i ricorsi propostida El Kadri Chokri e Levyfye Fabrice personalmente
avverso la sentenza sopra indicata che applicava loro la pena su richiesta per
violazione della normativa sugli stupefacenti
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
osserva:
i ricorsi sono inammissibili perchè, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione
del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4,
sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può pronunciare sentenza di
proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà
delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle
esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent.
15700 del 25.3-14.42009)
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibil i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di € 1500 in favore della Cassa delle
A mende.
R ma il 26 novembre 2015
estensore
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE