Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7064 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7064 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRAMA PELLUMB N. IL 04/03/1972
avverso la sentenza n. 325/2015 CORTE APPELLO di ANCONA, del
24/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 26/11/2015

28257-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Brama Pellumb
personalmente avverso la
sentenza sopra indicata che lo condannava per violazione della normativa sugli
stupefacenti
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
osserva:
il primo motivo è manifestamente infondato in quanto correttamente è stata
considerata ai fini dell’applicazione della aggravante speciale dell’ingente
quantità la corrente interpretazione della giurisprudenza di legittimità; il secondo
motivo è assolutamente generico e comunque inammissibili in questa sede
invocando con argomentazioni del tutto prive di specificità la applicazione delle
attenuanti generiche
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Romjì 4 26 novembre 2015
L’ es1r6ore

rATA
CAUCELLEMA

2 3 Fc

2016

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA