Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7063 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7063 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) TARANTO SANTINO N. IL 31/10/1970
avverso l’ordinanza n. 246/2012 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
23/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. \-1/

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Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Messina con ordinanza in data 23-4-2012, confermava
quella del Gip della stessa sede (28-3-2012) applicativa della custodia cautelare in
carcere nei confronti, tra gli altri, di Santino TARANTO, con la contestazione provvisoria
dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990.
2. L’indagato ha proposto ricorso, tramite l’avv. T. Calderone, articolato in quattro motivi.

associativo avendo il tribunale citato una serie di sentenze di questa corte, in tema,
senza farne applicazione al caso concreto, incorrendo quindi in illogicità, parziale
mancanza e contraddittorietà della motivazione in assenza di qualunque richiamo alla
affectio -e alla consapevolezza e volontà di attuare un programma duraturo nel tempo-,
tra il Taranto, da un lato, acquirente sfrenato di cocaina in quanto tossicodipendente, e
i fornitori, dapprima i c.d. catanesi, poi Antonino Starvaggi. Risultava infatti anche dal
provvedimento genetico della misura che Taranto effettuava singoli acquisti di droga,
essendo sempre indietro con i pagamenti verso il catanese Salvatore Recupero, avendo
contabilità separata rispetto al fratello -suo associato secondo la contestazione-, e
facendo cessioni a Delosa e a Genovese (come lui residenti sull’isola di Salina) in veste
di consumatore/spacciatore, tra l’altro per un periodo di tempo limitato, essendo la
contestazione chiusa, con conseguente impossibilità, quindi, di delineare un programma
unico e duraturo.
4. Secondo motivo: vizio di motivazione sul punto del riconoscimento del ruolo di
promotore ed organizzatore, per mancanza di capacità dimostrativa in tal senso delle
intercettazioni citate alle pagine da 37 a 40 del provvedimento impugnato, tale da
evidenziare illogicità del percorso argomentativo emergente dal testo del
provvedimento impugnato.
5. Terzo motivo: vizio di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari, in
relazione a tutti i reati contestati, in assenza di qualunque elemento a dimostrazione del
perdurare dell’associazione oltre il 2008.
6. Quarto motivo: mancanza di motivazione in ordine all’art. 292, comma 2, lett. c), cod.
proc. pen. a fronte del decorso di quattro anni dalla commissione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La prospettazione in fatto della figura del Taranto quale autore, in posizione autonoma
rispetto al fratello, di singoli acquisti di droga per soddisfare le proprie pressanti
esigenze di tossicodipendente, e quale consumatore/spacciatore rispetto agli isolani
Delosa e Genovese, trascura in primo luogo di considerare che anche tale impostazione
2

3. Primo motivo: vizio di motivazione sul punto della gravità indiziaria per il reato

delinea, in realtà, un quadro di stabili rapporti plurisoggettivi, caratterizzati dal ruolo
dell’indagato di individuazione delle fonti di approvvigionamento della cocaina e di
cedente della stessa agli altri due isolani. Ma essa sconta anche l’errore di non tener
conto che il tribunale ha individuato -integrando quindi quella del ricorrente una
ricostruzione alternativa, inammissibile in sede di legittimità- una rete di rapporti,
anche a carattere familiare, finalizzati al sostegno della vita di un gruppo nel quale
Taranto era dedito a frenetico spaccio coadiuvato dal fratello e da Delosa e Genovese,

preceduta dall’approvvigionamento di cocaina attraverso due stabili, per quanto
alternativi, canali, rappresentato l’uno dai catanesi (Recupero e sodali), l’altro dallo
Starvaggi coadiuvato dal Lisa, in un complesso quadro animato dalla consapevolezza di
realizzare un generico programma di provvista e smercio di tali sostanze, pur nella
diversità degli interessi personali perseguiti, non ostativa alla realizzazione del fine
comune, rappresentato dallo sviluppo del commercio di stupefacenti onde
incrementarne i profitti (Cass. 3509/2012; 23798/2003; 17348/2003; 10077/1997;
2759/1992 in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990 tra
fornitore di stupefacenti ed acquirenti).
3. Conferma tale conclusione la stabilità dei rapporti tra Taranto e Starvaggi, valorizzata
nell’ordinanza desumendo dalle numerose intercettazioni, puntualmente e testualmente
riportate, elementi specifici significativi in tal senso, quali a)la capacità di intendersi al
volo, tramite espressioni in codice, b)la perfetta conoscenza da parte del ricorrente
delle modalità operative del fornitore, che

si avvaleva dell’opera del Lisa, c)la

complessità della gestione dei rapporti di dare/avere, anche attraverso assegni
postdatati, di uno dei quali, intestato al Lisa, Starvaggi chiedeva la sostituzione con
denaro contante, non potendo il Lisa cambiarlo, complessità incompatibile con la
prospettazione di un rapporto meramente sporadico od occasionale tra fornitore ed
acquirente.
4. Manifestamente infondata è poi la censura di vizio motivazionale sul punto
dell’attribuzione al Taranto del ruolo di promotore ed organizzatore. Invero la mancanza
di capacità dimostrativa in tal senso delle intercettazioni, prospettata dal ricorrente, è
palesemente smentita dalle telefonate valorizzate nell’ordinanza, dalle quali traspare
all’evidenza, quanto meno a livello gravemente indiziario, la posizione apicale
dell’indagato nel sodalizio. Ci si riferisce, esemplificativamente, alla telefonata in cui
Starvaggi chiedeva di mandargli qualcuno con 2000 euro sull’aliscafo (significativa della
disponibilità da parte del ricorrenti di adepti e della sua funzione di direzione delle
operazioni di approvvigionamento), seguita dall’immediato attivarsi del Taranto per la
raccolta di denaro interpellando il sodale Delosa; alla conversazione in cui Starvaggi
chiedeva conto a Taranto, mostrando quindi di considerarlo il capo del gruppo,
dell’inadempienza del fratello Carlo; a quella in cui il ricorrente impartiva precise
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tutti residenti sull’isola e dediti continuativamente a tale attività in quel luogo. Attività

istruzioni al Delosa per il prelievo a casa sua di sostanza di stupefacente, da spacciarsi
senza far credito a nessuno (risulta che poi che Delosa ne aveva spacciato ventotto
dosi), dimostrativa della divisione di ruoli e della posizione sovraordinata dell’indagato,
da cui dipendeva la scelta delle modalità dello spaccio e della riscossione del
corrispettivo. Senza contare che, come pure risulta dall’ordinanza, Genovese mostrava
costante disponibilità nei confronti del capo della consorteria (sintomo della durata a
tempo indeterminato del legame), la cui qualifica era confermata dalla circostanza che,
ricorrente aveva spronato i sodali a spacciare, dimostrando, una volta di più, la sua
posizione di vertice del sodalizio.
5. Il terzo ed il quarto motivo, che investono entrambi, con la censura del vizio di
motivazione, l’attualità delle esigenze cautelari, in relazione a tutti i reati contestati, a
fronte del decorso di quattro anni dalla loro commissione e in assenza di qualunque
elemento a dimostrazione del perdurare dell’associazione oltre il 2008, sono a loro volta
caratterizzati da manifesta infondatezza. Sul punto, infatti, il tribunale, dopo aver dato
atto del carattere relativo, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (sentenza
n. 231/2011), della presunzione di adeguatezza della misura custodiale in ordine al
reato associativo di cui si tratta, ha fornito comunque ragionata contezza delle concrete
ragioni per le quali, da un lato, le esigenze cautelari dovevano ritenersi attuali
(professionalità dell’attività esercitata, intensità dello spaccio posto in essere, capacità
di attivazione di canali di approvvigionamento diversificati), dall’altro la misura in atto
era da considerare l’unica idonea alla salvaguardia delle esigenze da tutelare (il
commercio degli stupefacenti non è impedito dall’applicazione di misure meno
invasive).
6. Né ha maggior pregio la doglianza relativa alla mancanza di motivazione ex art. 292,
comma 2, lett. c), cod. proc. pen. in ordine al tempo trascorso dalla commissione del
reato. Premesso che il ricorrente confonde tra la cessazione al 2008, indicata nel capo
provvisorio di accusa, della permanenza del reato associativo, e il pericolo di
reiterazione di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., che ben può essere compatibile
con la già esaurita commissione dell’attività criminosa, si osserva che nel gravame non
sono state indicate positive ragioni per le quali il tempo intercorso tra il 2008 e
l’applicazione della misura sarebbe idoneo a superare le presunzioni di cui sopra. Il
ricorrente, cioè, si è limitato in sostanza a lamentare, in modo fine a stesso, la
mancanza di motivazione sul punto del decorso del tempo, senza tuttavia fornire, non
adempiendo all’onere della prova, il benché minimo elemento atto ad indicare che esso
avrebbe avuto l’effetto di eliminare o di attenuare le esigenze cautelar’ (Cass.
3322/1997).

4

allorquando Recupero aveva minacciato Taranto esigendo il saldo dei debiti pregressi, il

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616
cod. proc. pen., determinandosi in C 1000, in ragione della natura delle doglianze, la
somma da corrispondere alla cassa ammende.
P. Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

pen..
Roma 11-12-2012

Il consigliere est.

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Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.

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