Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7062 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7062 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DE SIMONE CIRO N. IL 10/06/1982
avverso l’ordinanza n. 165/2012 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
22/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi dif §or Avv.;

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Data Udienza: 30/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto di ricorso è l’ordinanza in data 23-3-2012 con la quale il Tribunale del riesame di
Salerno ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Ciro DE SIMONE avverso il
provvedimento emesso il 22-2-2012 dal Gip del tribunale di quella città, applicativo della
misura cautelare della custodia in carcere con la contestazione provvisoria dei reati di cui
all’art. 416 bis cod. pen. aggravato (capo 3), all’art. 74 dPR 309/1990 (capo 10) e all’art. 73

2. Il provvedimento, premessa l’esistenza del gruppo camorristico creato da Vincenzo Villacaro
detto Ciro, Vincenzo D’Andrea, Roberto Capri e Salvatore Nigro, responsabile dell’omicidio di
Donato Stellato, e che aveva come obiettivi reati contro la persona ed il patrimonio, in
particolare imposizione di tangenti ad operatori commerciali nell’ambito della installazione e
gestione di videogiochi, nonché in materia di stupefacenti -con conseguente creazione di una
struttura associativa a ciò finalizzata che traeva dai proventi di rapine il denaro per l’acquisto
della droga-, collocava all’interno di entrambi i sodalizi, valorizzando gli elementi desumibili
dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dai contributi dichiarativi dei collaboratori di
giustizia, il De Simone, con il ruolo di partecipe ed esecutore materiale dei reati fine nel primo,
di partecipe all’approvvigionamento degli stupefacenti nel secondo.
3. Con il ricorso proposto per il tramite del difensore, avv. P. Spadafora, l’indagato deduceva
errata applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e carenza ed illogicità della motivazione. Il
tribunale aveva sintetizzato acriticamente l’ordinanza genetica della misura cautelare senza
tener conto delle doglianze sollevate dalla difesa nel corso dell’udienza camerale, incorrendo
quindi nei vizi indicati in quanto non vi erano gravi indizi da un lato della sussistenza delle due
associazioni, di cui quella camorristica era rimasta allo stadio meramente embrionale, mentre
la commissione delle due rapine non era indicativa di matrice camorristica, dall’altro della sua
partecipazione ad esse. Infatti, quanto alla prima associazione, il provvedimento aveva
evidenziato soltanto una telefonata tra terzi che ipotizzava un suo coinvolgimento in un affare
(quello relativo alle slot machine) che poi non sarebbe venuto ad esistenza, e la frequentazione
con alcuni coindagati, quanto alla seconda l’unico elemento di adesione era rappresentato dalla
partecipazione ad una trasferta a Napoli di cui non era stato chiarito l’esito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e merita rigetto.
2. L’ordinanza si sottrae alla censura di violazione di legge e vizio di motivazione in punto
di gravità del quadro indiziario a fronte di ampia ed esaustiva motivazione in primo
luogo in ordine all’esistenza delle due associazioni e alle ragioni del loro sorgere,
nonché sulla contrapposizione del gruppo camorristico creato dal Villacaro al clan
Stellato. A quest’ultimo riguardo il tribunale ha richiamato tra l’altro la conversazione
2

dPR citato (capo 11).

tra Donato Stellato e Giuseppe Perrotti, intercettata sull’autovettura del primo il giorno
antecedente alla sua uccisione, in cui Stellato si esprimeva in modo assai critico sulle
modalità di esercizio dello spaccio (‘come ragazzini’) da parte del gruppo antagonista.
3. Né è fondato il rilievo del ricorrente secondo cui l’associazione camorristica sarebbe
rimasta ad uno stadio embrionale essendo la commissione di due rapine non
significativa di matrice camorristica. Tale rilievo è smentito dall’ordinanza laddove
risulta evidenziato come il gruppo avesse in programma un affare, di indiscutibile

installate a Salerno. Vicenda, quest’ultima, che sconfessa anche le doglianze in punto di
gravi indizi di partecipazione del De Simone all’associazione, dal momento che lo stesso
ricorrente ricorda come una telefonata intercettata tra terzi ipotizzasse il suo
coinvolgimento in quell’affare, la cui mancata realizzazione poco conta essendo
comunque previsto che l’indagato avrebbe dovuto far parte del gruppo incaricato di
recarsi dai fr.11i Grasso per assicurarsi il ruolo di intermediazione con gli imprenditori per
l’installazione e la gestione delle macchinette.
4. Né il tribunale ha mancato di evidenziare che da un colloquio in carcere tra Villacaro -il
boss detenuto- e la moglie Marianna Argento, la quale si era assunta l’incarico di
proseguirne l’attività, risultava che la donna doveva incontrarsi fuori dal carcere proprio
con De Simone (di cui peraltro sono pacifiche la frequentazione con

i coindagati

Villacaro e D’Andrea, ammessa nello stesso ricorso, e la presenza del De Simone e del
D’Andrea, in una occasione, a casa di Villacaro durante gli arresti domiciliari di questi),
recatosi a far visita ad un altro detenuto.
5. Del pari priva di fondamento la doglianza relativa ai gravi indizi di partecipazione
all’associazione relativa al commercio di stupefacenti. Invano il ricorrente afferma che
l’unico elemento sintomatico della sua adesione sarebbe rappresentato dalla
partecipazione ad una trasferta a Napoli di esito non chiaro. Infatti, per quanto in effetti
l’esito del viaggio non sia stato chiarito, il tribunale ne ha ampiamente indicato le
ragioni, ricordando come, premesso che Maisto, De Simone e Del Giusto si erano recati
a Napoli con due autovetture, da telefonate intercettate 1’11-12-2008 tra i primi due
risultava che per l’indagato non si trattava del primo viaggio in quanto diceva al Maisto
che lo attendeva allo stesso posto ‘dell’altra volta’.
6. E che la ragione della trasferta fosse anche in questo caso l’acquisto di stupefacenti, era
desunto dal tribunale, con motivazione logica, dal fatto che l’indomani Prinno,
intermediario del gruppo per gli acquisti di droga a Napoli, aveva chiamato la Argento,
moglie del boss detenuto, per domandare, con un certo allarme, come erano andate le
cose, in quanto Maisto era stato controllato dalla forze dell’ordine dopo un
pedinamento.
7. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3

stampo camorristico, relativo al conseguimento di una percentuale su slot machine

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc.
proc..

Roma 30-11-2012

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