Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7060 del 26/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7060 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
METALIU GILMOND N. IL 22/03/1979
avverso la sentenza n. 832/2015 TRIBUNALE di ASTI, del 07/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 26/11/2015
RG
28151-2015
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Metaliu Gilmond con atto a firma del difensore
avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta per
resistenza a p.u. ed altro
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi della motivazione;
osserva:
il primo motivo è manifestamente infondato quanto al rigetto della richiesta di
applicazione della causa non punibilità della tenuità del fatto avendo il giudice di
merito ampiamente motivato al riguardo e non spettando a questa Corte ulteriori
valutazioni di merito.
Quanto al secondo motivo, lo stesso è inammissibile perchè, in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del (anche deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione
giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna
delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai
fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né
il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per
mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non
rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma
primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009)
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichi – inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spes p ocessuali e della somma di € 1500 in favore della Cassa delle Ammende.
Ro il 26 ovembre 2015
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ORDINANZA
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