Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 706 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 706 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CELLA ANTONIO N. IL 15/10/1971
avverso la sentenza n. 226/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA.;

Data Udienza: 25/11/2015

I

115 Cella

Motivi della decisione
A seguito di sentenza di annullamento con rinvio della III sezione di questa Corte, la
Corte d’appello ha confermato la sentenza del Tribunale in tema di diniego della sospensione
condizionale della pena in ordine al reato di contrabbando di tabacchi.

manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione sull’unica questione oggetto del rinvio ed afferente alla sospensione della pena.
D’altra parte, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte, sulle questioni non
oggetto del rinvio si è formato giudicato e non è possibile alcuna ulteriore deduzione critica.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 25 novembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

Il ricorso proposto dall’imputato in tema di entità delle pena e di attenuanti generiche è

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