Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 706 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 706 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERNANE KAMAL N. IL 01/01/1981
avverso la sentenza n. 186/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
01/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per o • 44.
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parte civile, l’Avv

it i difensor Avv.

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Data Udienza: 01/10/2013

1
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe,
ha confermato, quanto all’affermazione di responsabilità, ma riducendo
la pena, la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in composizione
monocratica, che in data 12 gennaio 2009 aveva dichiarato l’odierno
ricorrente colpevole di tentata rapina, violazione di domicilio, rapina e

9 gennaio 2007), con la recidiva reiterata, specifica ed
infraquinquenna le.
2. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato (con l’ausilio di un difensore iscritto nell’apposito albo
speciale), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1,
disp. att. c.p.p.:
I – manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata
assoluzione dell’imputato (il ricorrente ripercorre la motivazione della
Corte di appello, che fonda sulle dichiarazioni della p.o. e di un teste suo
amico, lamentandone discrasie, svalutando la valenza del rinvenimento
in disponibilità dell’imputato di un assegno asseritamente provento della
rapina, ed ipotizzando che la accertata irruzione violenta in casa della
p.o. fosse in realtà frutto di una messa in scen9 ,.
II – inosservanza dell’art. 62-bis c.p. (lamentando che gli siano state
negate le attenuanti generiche nonostante l’imputato avesse fatto
immediatamente recuperare l’oggetto della rapina, e contestando la
sufficienza del riferimento ai precedenti penali dell’imputato).
Fla concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, con
ogni ulteriore provvedimento.

3.

All’odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità

degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e
questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in udienza.

danneggiamento in continuazione (fatti commessi in Conselice – RA – il

2
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile.

1. E’ necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di
legittimità, delineati dall’art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come
vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che,
a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la

discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una
propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo
il giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle
considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il
suo convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali
può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora
comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in
maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state
travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in
considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna
necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una
monca individuazione od un esame parcellizzato.

1.1. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve
risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il
sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le
ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano
validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n.
24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794; Sez. un., n. 12 del 31
maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24
settembre 2003, Petrella, rv. 226074).

2

possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un’indagine sul

3
A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di <<un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi>> (Cass. pen., sez.
VI, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. II,
n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il
giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi

parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. VI, n.
27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. VI, n. 25255 del 14
febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
1.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell’art.
606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di
«travisamento della prova>> (consistente nell’utilizzazione di
un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una
prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od
omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato
motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di
inammissibilità (Cass. pen., sez. I, n. 20344 del 18 maggio 2006, Salaj,
rv. 234115; sez. VI, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv.
249035):
(a) identificare specificamente l’atto processuale sul quale fonda la
doglianza;
(b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale
atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la
ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c)

dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato

probatorio invocato, nonché dell’effettiva esistenza dell’atto processuale
su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti
nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente inficia e 4
compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della
,
3

4
motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno
dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.2.1.

In proposito, può ritenersi ormai consolidato, nella

giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. “autosufficienza del
ricorso”, inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte
Suprema.

c.p.c. (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d’appello o in
unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione:
«(…) 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile
di ufficio»;

la disposizione stabilisce attualmente, all’esito delle

modifiche apportate dall’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, convertito in I. n.
134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico
grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione «(…) 5)
per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti»), ed attualmente la formulazione
(introdotta dal D. Lgs. n. 40 del 2006) dell’art. 366, comma 1, n. 6,
c.p.c. (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a
pena di inammissibilità: «(…) 6) la specifica indicazione degli atti
processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il
ricorso si fonda»), si è osservato che il ricorso per cassazione deve
ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio
dell’autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando
l’esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la
decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere
adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso,
della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni
che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse
univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito
circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad
essa vengono rivolte (Cass. civ. sez. II, 2 dicembre 2005, n. 26234, rv,
585217; sez. lav., 17 agosto 2012, n. 14561, rv. 623618).

4

Valorizzando dapprima la formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,

5
Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al
giudizio di legittimità, si è ritenuto che «la teoria dell’autosufficienza
del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata
anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia
riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si
assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente
suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione

nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che
anche in sede penale – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso
come sopra formulato e richiamato -deve ritenersi precluso a questa
Corte l’esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del
vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del
ricorso» (Cass. pen., sez. I, 18 marzo – 22 aprile 2008, n. 16706, rv.
240123; sez. I, 22 gennaio – 12 febbraio 2009, n. 6112, rv. 243225;
sez. V, 22 gennaio – 26 marzo 2010, n. 11910, rv. 246552, per la quale
è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta
illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente
indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non
ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso
autosufficiente con riferimento alle relative doglianze; sez. VI, 8 – 26
luglio 2010, n. 29263, rv. 248192, per la quale il ricorso per cassazione
che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di
inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le
argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla
valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la
Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa
precluso; sez. II, 20 marzo – 27 giugno 2012, n. 25315, rv. 253073, per
la quale in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che
lamenti l’omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni
effettuate, indicare l’atto asseritamene affetto dal vizio denunciato,
curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al
giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia n
giudizio di cassazione).

5

dell’integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente

6
1.3. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p.,
il compito di accertare (Cass. pen., sez. VI, n. 35964 del 28 settembre
2006, Foschini ed altro, rv. 234622; sez. III, n. 39729 del 18 giugno
2009, Belloccia ed altro, rv. 244623; sez. V, n. 39048 del 25 settembre
2007, Casavola ed altri, rv. 238215; sez. II, n. 18163 del 22 aprile
2008, Ferdico, rv. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra

(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere
tale da disarticolare l’intero ragionamento del giudicante o da
determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l’esistenza di una radicale incompatibilità con l’iter motivazionale
seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non
essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli atti
processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto
requisito);
(d)

la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d.

«travisamento del fatto», ma solo qualora la difformità della realtà
storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu ()cui/ ed assuma anche
carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi
probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è
sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e,
quindi, anche contraddittorio).

1.4. Anche il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le
argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono
essere disattese per implicito o per aver seguito un differente

iter

motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione
effettuata (per tutte, Cass. pen., sez. VI, n. 1307 del 26 settembre
2002, dep. 14 gennaio 2003, Delvai, rv. 223061).

1.4.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di
responsabilità, va, peraltro, ritenuta l’ammissibilità della motivazion

6

individuati);

7
della sentenza d’appello

per relationem

a quella della decisione

impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo
grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già
esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell’effettuazione
del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza
impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente
riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato
il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici,

non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di
appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato
organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per
giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici
dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli
usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle
determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione,
sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano
una sola entità (Cass. pen., sez. II, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep.
4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. III, n. 13926 del
10 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).

1.5. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione
«oltre ogni ragionevole dubbio», presente nel testo novellato
dell’art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione
inerente all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è opportuno
evidenziare che, al di là dell’icastica espressione, mutuata dal diritto
anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale
della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua
valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha
una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in
precedenza, il «ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell’imputato
ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell’art. 530,
comma 2, c.p.p., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso
,

7

8
criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente
adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in
precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed
ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di
questa Corte Suprema – per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 30328
del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139 -, e solo successivamente
recepita nel testo novellato dell’art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna

responsabilità dell’imputato (cfr. Cass. pen., sez. II, n. 19575 del 21
aprile 2006, Serino ed altro, rv. 233785; sez. II, n. 16357 del 2 aprile
2008, Crisiglione, rv. 23979; sez. II, n. 7035 del 9 novembre 2012, dep.
13 febbraio 2013, De Bartolomei ed altro, rv. 254025).

1.6. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, inoltre, orientata
nel senso dell’inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso
presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento
impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa
(Cass. pen., sez. VI, n. 32227 del 16 luglio 2010, T., rv. 248037: nella
fattispecie il ricorrente aveva lamentato la “mancanza e/o insufficienza
e/o illogicità della motivazione” in ordine alla sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di
un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale; conforme, sez.
VI, n. 800 del 6 dicembre 2011, dep. 12 gennaio 2012, Bidognetti ed
altri, rv. 251528).
Invero, l’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i
provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo
specificamente indicati nei motivi di gravame»; la disposizione, se
letta in combinazione con l’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. (a norma
del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita
l’enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo
onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio

8

è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della

9
di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla
manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati
specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.
Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa
sezione, a parere della quale

<<È inammissibile, per difetto di

specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del

perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con
precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla
contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali
vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della
motivazione oggetto di gravame» (Sez. II, n. 31811 dell’8 maggio
2012, Sardo ed altro, rv. 254329).
Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva
della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.

1.7. Infine, secondo altro consolidato orientamento di questa Corte
Suprema (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24
aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27
giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per
difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le
censure dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi
incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed

provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma

apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere
in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i
motivi di appello non siano stati accolti.

1.8. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l’odierno
ricorso.

2. Come premesso, il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile.

9

+

10

2.1. Quanto al primo motivo, le doglianze del ricorrente hanno
costituito oggetto di appello, e sono state puntualmente ritenute
manifestamente infondate dalla Corte di appello, con argomentazioni
dalle quali il ricorrente prescinde del tutto, limitandosi ad una
pedissequa reiterazione delle proprie doglianze, essenzialmente fondata
su rilievi in fatto, ma senza documentare, nei modi di rito (cfr. § 2. s. di

decisivamente la “tenuta” dell’impugnata motivazione.
Le doglianze del ricorrente si risolvono, a ben vedere, in una critica di
merito all’apprezzamento delle acquisite risultanze (dettagliatamente
riepilogate dalla Corte di appello a f. 3 ss. della sentenza impugnata)
sulle quali è stata fondata l’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato.
Su tutti i profili di rilievo, le motivazioni della Corte territoriale
appaiono, peraltro, esaustive, giuridicamente corrette ed indenni da vizi
logici rilevabili in questa sede.
In particolare, la Corte di appello ha ampiamente illustrato le ragioni
poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità, prendendo atto
delle parziali confusioni rilevabili nelle dichiarazioni della p.o., ma
conclusivamente pervenendo (f. 3) ad un motivato giudizio di
complessiva attendibilità delle stesse, rafforzato da una serie di elementi
esterni di riscontro puntualmente elencati.

2.2. Quanto al secondo motivo, questa Corte Suprema ha in più
occasioni chiarito che, ai fini della concessione o del diniego delle
circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in
esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio,
sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o
all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere
sufficiente in tal senso (così, da ultimo, Sez. II, sentenza n. 3609 del 18
gennaio – 10 febbraio 2011, CED Cass. n. 249163).
A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di
appello valorizzando, ai fini del diniego, i gravi e plurimi precedenti

10

queste Considerazioni in diritto), travisamenti suscettibili di inficiare

11
penali dell’imputato, ed il suo stile di vita motivatamente ritenuto poco
propenso alla rieducazione; inoltre, l’assegno reso, a seguito della
intervenuta denunzia di sottrazione ai CC, non era più utilmente
negoziabile.

Le statuizioni accessorie.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai

spese processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il
ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost.,
13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta
colpa – al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa
delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 10 ottobre 2013.

sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle

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