Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7059 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7059 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) D’ANTONI GIUSEPPE N. IL 23/06/1981
avverso l’ordinanza n. 385/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
04/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
sentite le conclusioni del P9 Dott. R, ,
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Uditi difensert Avv.;

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Data Udienza: 29/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1.II Tribunale del Riesame di Lecce con ordinanza in data 4-5-2012, confermava quella del Gip
della stessa sede (7-4-2012) applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli
altri, di Giuseppe D’ANTONI, con la contestazione provvisoria del reato di cui all’art. 74 d.P.R.
309/1990 (capo A).
2.La gravità del quadro indiziario era ritenuta, per quanto attiene all’esistenza dell’associazione

dichiarazioni di numerosi tossicodipendenti (dalle quali risultava che si rifornivano di eroina
presso le abitazioni in uso a Maria Scialpi, Cosimo Scialpi e Michele Caforio, tutte site in via
Machiavelli, in edifici contigui, da vari soggetti tra i quali l’indagato soprannominato Lulu), delle
intercettazioni sia telefoniche che tra presenti, dei servizi di osservazione della PG, dell’esito di
perquisizioni e sequestri, degli arresti eseguiti, tra i quali quello del D’Antoni in data 13-112009 nella detenzione di circa 20 grammi di eroina, mentre si trovava nell’abitazione di Cosimo
Scialpi e Sonia Dema, in compagnia di Pasquale Pasquinio.
3.Con specifico riguardo alla posizione D’Antoni (per mero errore materiale indicato
nell’ordinanza come Stola Christian), erano citate le dichiarazioni dei tossicodipendenti Fiori°,
Aloisio, Benedetto, Camardella e D’Onofrio, attestanti l’attività di spaccio dell’indagato presso
le c.d. case parcheggio, e in particolare in casa di Cosimo Scialpi, detto ‘scimmietta’.
4.D’Antoni ha proposto ricorso personalmente.
5.1Con unico motivo deduceva omessa motivazione in ordine al ruolo assunto nell’associazione
e alla consapevolezza di partecipare ad essa. Richiamando la giurisprudenza di questa corte
secondo cui la commissione dei reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990 non può automaticamente
costituire prova di partecipazione al reato associativo, si sosteneva che i riconoscimenti
fotografici da parte dei tossicodipendenti potevano essere utili al solo fine della configurabilità
del reato di cui all’art. 73 citato, non anche dell’appartenenza all’associazione. Inoltre il
tribunale non aveva dato alcuna risposta all’eccezione circa lo status giuridico dell’indagato
all’epoca del fatto contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
1.L’addebito di omessa motivazione in ordine al consapevole ruolo di associato, è
manifestamente infondato. Invero il tribunale, dopo aver dato atto che D’Antoni, secondo le
dichiarazioni di numerosi tossicodipendenti specificamente indicati, era solito spacciare eroina
nelle c.d. case parcheggio di cui avevano la disponibilità i capi del sodalizio, ed era stato
arrestato nell’abitazione di uno di costoro, dove si trovava, con un sodale, intento al
confezionamento di eroina, tra l’altro in assenza dei padroni di casa, ha coerentemente
attribuito all’indagato il consapevole ruolo di associato grazie al contributo fornito al sodalizio
2

organizzata e diretta in Taranto da Maria Scialpi, Cosimo Scalpi e Sonia Dema, sulla base delle

nelle forme di cui sopra. Contributo sintomatico, per le sue caratteristiche di non occasionalità,
di adesione, almeno a livello gravemente indiziarlo, ad un indeterminato programma di attività
di commercio di stupefacenti, onde il principio giurisprudenziale, evocato nel ricorso, secondo
cui la commissione dei reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990 non può automaticamente costituire
prova di partecipazione al reato associativo, per quanto indubbiamente esatto, non si attaglia
al caso di specie, in cui tali reati -peraltro allo stato non oggetto di incolpazione provvisoria
nonostante, come puntualmente rilevato nell’ordinanza, i gravi indizi della loro sussistenzaconfezionatori e spacciatori di droga, tra i quali il ricorrente, di immobili deputati allo
svolgimento a tempo indeterminato di tali attività. Del tutto aspecifica è poi la doglìanza di
mancato esame da parte del tribunale dell’eccezione circa lo status giuridico dell’indagato
all’epoca del fatto contestato, non essendo indicato di quale status si tratterebbe.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod.
proc. pen., determinandosi in C 1000, in ragione della natura delle doglianze, la somma da
corrispondere alla cassa ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.
pen..
Roma 29-11-2012
Il consigliere est.

risultano essere i reati fine dell’associazione, organizzata mediante la messa a disposizione dei

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