Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7058 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 7058 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) GIOIA GIUSEPPE N. IL 14/10/1982
avverso l’ordinanza n. 364/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
27/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
A ALORCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. ej., pt\-D ELLo Cl
cLA,t,,,, -a- -13PQ 3-4-e3ctL ru-e-Kva.0 i

Uditi difensor Avvg, 9 -4 A Cs- C. 10

Data Udienza: 29/11/2012

RITENUTO IN FATTO

111 Tribunale del Riesame di Lecce con ordinanza in data 27-4-2012, confermava quella del
Gip della stessa sede (7-4-2012) applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti,
tra gli altri, di Giuseppe GIOIA, con la contestazione provvisoria dei reati di cui agli artt. 73 e
74 d.P.R. 309/1990 (capi A e Z).
2.La gravità del quadro indiziario era ritenuta, per quanto attiene all’esistenza dell’associazione

dichiarazioni di numerosi tossicodipendenti (dalle quali risultava che si rifornivano di eroina
presso le abitazioni in uso a Maria Scialpi, Cosimo Scialpi e Michele Caforio, tutte site in via
Machiavelli, in edifici contigui, da vari soggetti), delle intercettazioni sia telefoniche che tra
presenti, dei servizi di osservazione della PG, dell’esito di perquisizioni e sequestri, degli arresti
eseguiti, tra i quali quello del Gioia in data 30-11-2011 nella detenzione di oltre quattro chili di
eroina, mentre si trovava alla guida di un motociclo intestato a Rita Scialpi.
3.Con specifico riguardo alla posizione del Gioia, erano citate alcune annotazioni di servizio dei
CC. di Taranto (relative a servizi effettuati nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2010)
che evidenziavano il ruolo dell’indagato, definito di copertura, consistente nell’accompagnare i
tossicodipendenti -in un caso alternandosi con altri coindagati- all’interno della palazzina B1
dell’agglomerato popolare denominato ‘case parcheggio’, mentre in un caso li allontanava dalla
palazzina A3 dello stesso agglomerato, avendo notato i CC. appostati.
4.Quanto alle esigenze cautelari, tenuto conto dell’inserimento in una compagine familiare
interamente dedita al delitto, il tribunale riteneva che l’unica misura idonea fosse la più
affittiva, considerati anche la presenza di precedenti anche specifici, e l’arresto in possesso di
oltre 4 chili, che trasportava a bordo di un ciclomotore riferibile alla famiglia Scialpi.
5.Resta, tramite l’avv. Salvatore Maggio, ha proposto ricorso articolato in due motivi.
5.1Con il primo si deduceva, in relazione al solo reato associativo, omessa motivazione in
ordine al ruolo assunto nell’associazione e alla consapevolezza di partecipare ad essa, desunti
soltanto dagli esiti di tre soli servizi delle forze dell’ordine, senza dar conto delle ragioni della
ritenuta gravità del quadro indiziarlo.
5.2 Con il secondo motivo erano dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost.,
125, 274 e 275 cod. proc. pen. ed omessa motivazione in punto di esigenze cautelari e di
adeguatezza e proporzionalità della misura, nonostante nella richiesta di riesame si fossero
evidenziati, sotto quest’ultimo profilo, gli elementi idonei ad effettuare ‘una prognosi positiva
della personalità del Gioia’ e si fosse ricordato che i capi e promotori del gruppo erano
detenuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2

organizzata e diretta in Taranto da Maria Scialpi, Cosimo Scalpi e Sofia Dema, sulla base delle

2.11 primo motivo è manifestamente infondato laddove addebita all’ordinanza omessa
motivazione in ordine al ruolo assunto nell’associazione e alla consapevolezza di partecipare ad
essa, avendo per contro il tribunale dato conto non solo dell’esito di cinque, non tre, servizi
delle forze dell’ordine, articolati in più mesi e quindi idonei a costituire significativa
campionatura, ma pure fornito ragionevole spiegazione delle ragioni della ritenuta gravità del
quadro indiziario, rappresentate dal ruolo svolto dall’indagato di accompagnatore dei
tossicodipendenti all’interno degli edifici ove erano ubicate le abitazioni dei capi del sodalizio

esclusione dell’occasionalità della sua presenza -frutto invece di strategia organizzativa- e
consapevolezza del ruolo svolto.
3. Del pari manifestamente infondato il secondo motivo. In punto sussistenza di esigenze
cautelar’, conserva efficacia la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen. non avendo il ricorrente indicato gli elementi che dovrebbero indurre ad escluderne
l’operatività.
Quanto all’adeguatezza della misura custodiale, il provvedimento ha fornito ragionata
contezza, in linea con la giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 275, comma 3, secondo
periodo, cod. proc. pen. (Corte Cost. 231/2011), dell’assenza di positivi elementi specifici, in
relazione al caso concreto, idonei al superamento della presunzione relativa di adeguatezza
della sola più grave misura cautelare in relazione al reato associativo contestato, richiamando
anzi la presenza di elementi di segno contrario, e cioè i numerosi ed anche specifici precedenti
penali e l’arresto dell’indagato nel possesso di oltre 4 chili di eroina, mentre il ricorrente non ha
indicato gli elementi, asseritamente evidenziati nella richiesta di riesame, idonei ad ‘una
prognosi positiva della personalità del Gioia’, limitandosi a ricordare che i capi e promotori del
gruppo erano detenuti, fatto che, per sua natura contingente, non è idoneo a vincere le
presunzioni di cui sopra.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod.
proc. pen., determinandosi in C 1000, in ragione della natura delle doglianze, la somma da
corrispondere alla cassa ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1. ter disp. att. cod. proc.
pen..
Roma 29-11-2012

adibite allo spaccio, ruolo esercitato anche in alternanza con altri associati, con conseguente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA